È disciplinato dall’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33.
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di collaborare e accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. Si tratta di un’aggregazione tra imprese che prevede la collaborazione e la cooperazione mantenendo però l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna impresa.
Contratto di rete
I soggetti che intendono costituire o aderire ad una rete di imprese possono essere indistintamente imprese individuali, società, associazioni senza scopo di lucro, enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività d’impresa non necessariamente commerciale e infine lavoratori autonomi.
Per la stipula del contratto di rete sono previste tre forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto scritto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale e registrato all’agenzia delle entrate.
Nel contratto di rete non rilevano il numero di imprese, le dimensioni (si può trattare di imprese piccole, medie o grandi), l’attività svolta (che può riguardare settori diversi) e il luogo dove l’attività viene svolta.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni