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È disciplinato dall’art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33.

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di collaborare e accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. Si tratta di un’aggregazione tra imprese che prevede la collaborazione e la cooperazione mantenendo però l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna impresa.

Contratto di rete

I soggetti che intendono costituire o aderire ad una rete di imprese possono essere indistintamente imprese individuali, società, associazioni senza scopo di lucro, enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività d’impresa non necessariamente commerciale e infine lavoratori autonomi.

Per la stipula del contratto di rete sono previste tre forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto scritto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale e registrato all’agenzia delle entrate.

Nel contratto di rete non rilevano il numero di imprese, le dimensioni (si può trattare di imprese piccole, medie o grandi), l’attività svolta (che può riguardare settori diversi) e il luogo dove l’attività viene svolta.

Il contratto sottoscritto deve contenere:

  • le generalità delle parti,
  • la denominazione e la sede,
  • gli obiettivi strategici
  • il programma di rete che individui gli obiettivi comuni, gli obblighi di ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune,
  • la durata,
  • la modalità di adesione di altri soggetti,
  • le regole per gestire le decisioni comuni.

Elementi facoltativi del contratto possono essere:

  • l’organo comune, (ovvero un organo per la gestione del contratto con poteri   di rappresentanza e gestione),
  • il fondo comune, (ovvero la dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma)
  • cause di recesso e modifiche del programma di rete.

Il contratto di rete può assumere due diverse forme:

“Rete contratto” si tratta di un modello contrattuale puro quindi senza soggettività giuridica   e “rete soggetto” ovvero un contratto di rete che dà origine ad un nuovo soggetto giuridico dotato di soggettività giuridica.

La “rete contratto” è contratto che regola una collaborazione tra imprese che non dà origine alla nascita di un soggetto nuovo e distinto rispetto alle imprese partecipanti. Nella rete contratto, infatti, gli atti posti in essere dalle imprese partecipanti per l’esecuzione del programma producono i loro effetti in capo a ciascuna impresa partecipante al contatto: ai fini fiscali le fatture attive e passive sono ripartite fra i partecipanti e anche i costi e i ricavi sono imponibili o deducibili sulla base di quanto stabilito dal T.U. e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi di ciascuna impresa.

La “rete contratto” è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante.

La “rete soggetto” è un contratto che prevede sia il fondo patrimoniale che l’organo comune e attraverso l’iscrizione nel R.I acquista la soggettività giuridica dando origine ad un nuovo soggetto.

La “rete soggetto” è dotata di partita IVA, sconta l’imposta IRES e IRAP, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e presenta un proprio bilancio.

 

Dott.ssa Elena Mancini

TAG contratto di reteimprese

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