
Il D.L. n. 38/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, configura un intervento urgente di revisione della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). I principali istituti modificati sono: l’abrogazione retroattiva al 1° gennaio 2026 delle condizioni soglia per la PEX e l’esclusione dei dividendi (articolo 11); la ridefinizione della decorrenza del criterio del costo per la base imponibile IVA nelle permute (articolo 1); l’eliminazione del vincolo di origine UE/SEE per l’iper-ammortamento (articolo 7); il credito d’imposta pari al 35 per cento del beneficio originariamente richiesto per le imprese con istanze Transizione 5.0 non soddisfatte (articolo 8); la rateizzazione quinquennale del badwill per i soggetti IAS/IFRS nelle cessioni d’azienda con continuità aziendale (articolo 3). Completano il quadro il differimento al 1° luglio 2026 del contributo sulle spedizioni extra-UE (articolo 5), il rinvio al 1° maggio 2026 della ritenuta su talune provvigioni (articolo 6) e l’aumento a 118 euro dell’imposta di bollo sui conti correnti di soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12).
Un provvedimento d’urgenza su una legge di bilancio tecnicamente difettosa
Il D.L. n. 38/2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del medesimo giorno, configura un provvedimento di manutenzione normativa urgente rispetto alla legge di bilancio 2026, promulgato ai sensi degli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione. Il Capo I raccoglie le misure urgenti in materia fiscale (articoli 1-12); il Capo II raggruppa ulteriori disposizioni ordinamentali (articoli 13-19). La copertura finanziaria si fonda sull’incremento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, portata da 100 a 118 euro per i conti correnti di soggetti diversi dalle persone fisiche — modifica che opera in coordinamento con l’analoga variazione apportata all’articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all’Allegato 3 al D.Lgs. n. 123/2025 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) — e sull’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.
Il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX: abrogazione retroattiva e ricadute operative
La disposizione di maggiore impatto sistematico è contenuta nell’articolo 11, che abroga i commi da 51 a 55 dell’articolo 1 della L. n. 199/2025 e ripristina, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la disciplina anteriore in materia di esclusione dei dividendi e di participation exemption (PEX). La legge di bilancio 2026 aveva subordinato l’accesso all’esenzione del 95 per cento sui dividendi — disciplinata dall’articolo 89, comma 2, del Tuir — e al regime PEX di cui all’articolo 87 del Tuir alla sussistenza di condizioni aggiuntive: partecipazione diretta — ovvero indiretta all’interno dello stesso gruppo, computata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e comma 2 del codice civile — non inferiore al 5 per cento del capitale sociale, oppure costo fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. In assenza di entrambe le soglie, dividendi e plusvalenze erano assoggettati a tassazione integrale, determinando nelle catene societarie fenomeni di doppia — e in taluni casi tripla — imposizione economica, in contrasto con la ratio anti-cascading del regime introdotto dalla riforma dell’imposizione societaria di cui al D.Lgs. n. 344/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004). La nuova formulazione dell’articolo 87, comma 1.1, del Tuir aveva altresì generato incertezze applicative che avevano indotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a preannunciare modifiche interpretative.
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