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Il correttivo omnibus tra correzioni sistematiche, abrogazioni retroattive e nuove misure fiscali

Il D.L. n. 38/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, configura un intervento urgente di revisione della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). I principali istituti modificati sono: l’abrogazione retroattiva al 1° gennaio 2026 delle condizioni soglia per la PEX e l’esclusione dei dividendi (articolo 11); la ridefinizione della decorrenza del criterio del costo per la base imponibile IVA nelle permute (articolo 1); l’eliminazione del vincolo di origine UE/SEE per l’iper-ammortamento (articolo 7); il credito d’imposta pari al 35 per cento del beneficio originariamente richiesto per le imprese con istanze Transizione 5.0 non soddisfatte (articolo 8); la rateizzazione quinquennale del badwill per i soggetti IAS/IFRS nelle cessioni d’azienda con continuità aziendale (articolo 3). Completano il quadro il differimento al 1° luglio 2026 del contributo sulle spedizioni extra-UE (articolo 5), il rinvio al 1° maggio 2026 della ritenuta su talune provvigioni (articolo 6) e l’aumento a 118 euro dell’imposta di bollo sui conti correnti di soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12).

Un provvedimento d’urgenza su una legge di bilancio tecnicamente difettosa

Il D.L. n. 38/2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del medesimo giorno, configura un provvedimento di manutenzione normativa urgente rispetto alla legge di bilancio 2026, promulgato ai sensi degli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione. Il Capo I raccoglie le misure urgenti in materia fiscale (articoli 1-12); il Capo II raggruppa ulteriori disposizioni ordinamentali (articoli 13-19). La copertura finanziaria si fonda sull’incremento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, portata da 100 a 118 euro per i conti correnti di soggetti diversi dalle persone fisiche — modifica che opera in coordinamento con l’analoga variazione apportata all’articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all’Allegato 3 al D.Lgs. n. 123/2025 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) — e sull’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

Il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX: abrogazione retroattiva e ricadute operative

La disposizione di maggiore impatto sistematico è contenuta nell’articolo 11, che abroga i commi da 51 a 55 dell’articolo 1 della L. n. 199/2025 e ripristina, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la disciplina anteriore in materia di esclusione dei dividendi e di participation exemption (PEX). La legge di bilancio 2026 aveva subordinato l’accesso all’esenzione del 95 per cento sui dividendi — disciplinata dall’articolo 89, comma 2, del Tuir — e al regime PEX di cui all’articolo 87 del Tuir alla sussistenza di condizioni aggiuntive: partecipazione diretta — ovvero indiretta all’interno dello stesso gruppo, computata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e comma 2 del codice civile — non inferiore al 5 per cento del capitale sociale, oppure costo fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. In assenza di entrambe le soglie, dividendi e plusvalenze erano assoggettati a tassazione integrale, determinando nelle catene societarie fenomeni di doppia — e in taluni casi tripla — imposizione economica, in contrasto con la ratio anti-cascading del regime introdotto dalla riforma dell’imposizione societaria di cui al D.Lgs. n. 344/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004). La nuova formulazione dell’articolo 87, comma 1.1, del Tuir aveva altresì generato incertezze applicative che avevano indotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a preannunciare modifiche interpretative.

Con l’articolo 11 il legislatore ha optato per l’abrogazione integrale in luogo della mera correzione tecnica. Vengono soppressi il comma 1.1 dell’articolo 87, il comma 2.1 dell’articolo 89 e il comma 1-bis dell’articolo 59 del Tuir; è parimenti soppressa, all’articolo 58, comma 2, del Tuir, la...

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