
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 mediante l’art. 1, comma 24, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali siano presenti contemporaneamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di cui all’art. 70-ter, e che intendano esercitare l’opzione o la revoca per il “Gruppo IVA”, devono presentare la “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”.
I soggetti obbligati
L’invio della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA è obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato che aderiscono ad un Gruppo Bancario per il quale sussistano simultaneamente, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione, i vincoli finanziari, economici ed organizzativi stabiliti dalla legge e che intendano anche esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo rappresentato dal Gruppo IVA.
Di conseguenza, per i soggetti già estromessi dal Gruppo per assenza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, al momento dell’opzione, non esisteva il vincolo finanziario, aderiscono al Gruppo dall’anno successivo a quello in cui i suddetti vincoli sono sorti, come indicato nell’art. 70-quater, al comma 5.
L’opzione è vincolante per tre anni a partire dall’anno in cui essa inizia a produrre effetti. Dopo il primo triennio, l’opzione consente il rinnovo automatico per ogni anno successivo, fino al momento in cui è esercitata la revoca, come indicato all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4).
È importante sottolineare che in tale Gruppo non possono aderire sedi e stabili organizzazioni collocate all’estero.
L’articolo 60 del Testo Unico Bancario definisce che: “
- Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.
- Capogruppo del gruppo bancario è:
- la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un’altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
- la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell’insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o
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