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Il modello F24 è un modulo di versamento tributario utilizzato, sia da privati sia da imprese, per pagare imposte, tributi, contributi e premi; introdotto con la Legge 326/2003. Il modello F24 è denominato anche modello unificato poiché consente di eseguire con un singolo modulo il pagamento degli importi dovuti effettuando anche compensazioni con eventuali crediti.

Esistono diverse tipologie di modelli F24 da utilizzare in base al tipo di versamento da eseguire: il modello F24 ordinario, il modello F24 accise, il modello F24 EP (utilizzato per i pagamenti degli enti pubblici all’erario), il modello F24 Elementi identificativi o Elide (utilizzato, per esempio, per i tributi, le imposte relative ai contratti di locazione e alle imposte e tasse ipotecarie), il modello F24 Semplificato (utilizzato per le imposte erariali, regionali e degli enti locali).

Le imposte, i tributi, i contributi ed i premi nel modello F24

Il modello F24 può essere utilizzato dal contribuente per pagare i seguenti debiti:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires);
  • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • Iva;
  • Irap;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
  • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione;
  • somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione;
  • somme dovute per i servizi ipotecari e catastali;
  • somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari;
  • tributi locali (addizionale regionale e comunale all’Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno);
  • imposte sui giochi;
  • accise, imposte di consumo e di fabbricazione;
  • contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali;
  • premi Inail;
  • diritti camerali;
  • proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato;
  • imposta sostitutiva sui finanziamenti;
  • imposta sulle assicurazioni;
  • tasse scolastiche;
  • autoliquidazione da dichiarazioni;
  • ravvedimento;
  • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
  • avviso di accertamento;
  • avviso di irrogazione di sanzioni;
  • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

Utilizzo di crediti in compensazione nel modello F24

Il modello F24 offre l’importante opportunità di poter compensare i debiti del contribuente con eventuali crediti da lui vantati. Questo rappresenta un importante vantaggio soprattutto per le imprese poiché ottenere il rimborso dei crediti richiede spesso anni ed implica loro un notevole aggravio, pertanto, compensare i debiti con i crediti esistenti costituisce una rilevante agevolazione.

Inoltre, dall’entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017, i contribuenti titolari di partita IVA possono ricorrere alla compensazione solo inviando telematicamente il relativo modello F24 mediante un intermediario abilitato; in particolare, per importi superiori a euro 5.000,00 è necessario far apporre il visto di conformità da un professionista iscritto negli appositi elenchi dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, l’articolo 3 del DL 50/2017 stabiliva nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”, tuttora in vigore. Le variazioni hanno rivisto il limite della compensazione libera dei crediti IVA, che è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro.

Successivamente la normativa ha apportato ulteriori cambiamenti. La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti novità per i versamenti e per le compensazioni in F24. In particolare, con i commi 94-98 dell’art 1 si stabiliscono molteplici restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali attraverso il modello F24 con lo scopo di prevenire i comportamenti illeciti. Occorre rilevare che l’obbligo di servirsi esclusivamente dei servizi telematici creati appositamente dall’Agenzia delle entrate risulta più rigoroso e generalizzato, infatti, l’utilizzo dei canali telematici diventa obbligatoria per tutte le compensazioni, quindi, non solo per gli F24 con saldo pari a zero e con saldo superiore ma anche per le compensazioni che hanno come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail. Precisamente, con questa nuova norma si intende modificare l’articolo 37 recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario del decreto-legge n. 223 del 2006 con il fine di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

Pertanto, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto nuovi limiti di compensazione per i contribuenti ritenuti a rischio. Un’importante novità che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024 anticipa il divieto di compensazione per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo d’importo superiore a 100.000 euro fino alla totale rimozione delle violazioni contestate.

Inoltre, il limite annuale, confermato per l’anno 2024, per le compensazioni con modelli F24 è pari ad euro 2.000.000,00 (Art. 1 comma 72 Legge 234/2021).

Tuttavia, non è possibile compensare con un credito alcuni tipi di debito, pertanto, occorre verificare bene la normativa di riferimento per ciascun tributo. Uno dei casi più frequenti per le imprese riguarda la compensazione dei crediti IVA con i debiti per contributi di lavoro dipendente. Infatti, nel caso dell’INPS, di recente erano stati presentati ricorsi in opposizione alla possibilità di compensare le somme dovute a titolo di contributi con i crediti fiscali considerando che il credito non è sempre “certo”,  ed esistono alcune sentenze (tra le ultime quelle del Tribunale di Milano 2207 e 7823 del 2022) che avevano considerate esatte le obiezioni dell’INPS.

Compilazione degli F24, eventuali errori sugli F24 e sanzioni

Nel modello F24 occorre compilare correttamente i dati anagrafici del contribuente e dell’eventuale coobbligato (in tal caso occorre inserire anche il  relativo codice identificativo). Le altre sezioni del modello in oggetto riguardano i diversi tributi, quindi è necessario indicare correttamente i codici tributo dei debiti da pagare o dei crediti da compensare, l’anno e/o il periodo di riferimento (per precisare l’anno cui si riferisce il versamento inserendolo nel formato a quattro cifre).

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato dall’erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, occorre indicare negli appositi spazi della sezione “Contribuente” i dati identificativi del contribuente per il quale è eseguito il versamento, e inoltre il codice fiscale e il codice identificativo di chi provvede al versamento.

Per gli importi pagati in unica soluzione connessi alle imposte scaturenti da dichiarazioni, nelle colonne “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario e “rateazione/mese rif.” delle sezioni Regioni e Imu e altri tributi locali, occorre scrivere “0101”.

Eventuali errori commessi dal contribuente nella compilazione degli F24 sono spesso relativi al codice fiscale, al codice tributo e al periodo di riferimento.  Essi possono essere corretti utilizzando il servizio Civis F24 reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Il mancato rispetto della normativa concernente gli F24 comporta sanzioni. Un esempio è il caso dell’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, essa causa l’applicazione di sanzioni poiché l’F24 con saldo pari a zero ha un saldo che scaturisce da compensazioni dei debiti con uno o più crediti, pertanto, diventa di fondamentale importanza l’invio telematico per indicare espressamente la motivazione che ha consentito di non pagare il tributo con esborso di denaro.

In ogni caso le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso (articolo 13, D.lgs 472/1997) che consente di calcolare le sanzioni e gli interessi in funzione dei giorni di ritardo. Perciò, è necessario presentare il modello F24 omesso versando la sanzione con il codice tributo “8911” che, a titolo di esempio, è molto ridotta se il modello F24 con ravvedimento è inviato entro cinque giorni dall’omissione.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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