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Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. Lo strumento che certifica l’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta è il Registro nazionale delle attività sportive, Rasd, operativo a decorrere dal 31.08.2022, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive che sono iscritte nel registro stesso.

Il d.lgs. 39/2021 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a.

Il registro

Nel Registro, gestito con modalità telematiche, sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro (in acronimo RASD), è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del citato d.lgs. 36/2021 e dell’art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve essere iscritto, per accedere a benefici e agevolazioni in materia di sport, ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo affiliante ai sensi dell’art. 10, co. 1, d. lgs. 36/2021 nonché ogni ente che, in mancanza di un Organismo sportivo affiliante, chiede che venga accertata la sua natura di ente sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 6, co. 1, d. lgs. 39/2021 e dell’art. 6, co. 2, del presente Regolamento. L’iscrizione di un ente nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, potendo così beneficiare di tutte le agevolazioni e benefici previsti dalla stessa. Come previsto dall’art. 12, del d. lgs. 39/2021, il Registro sostituisce in toto il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Riconoscimento ai fini sportivi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive dilettantistiche, si ottiene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Il Dipartimento per lo sport esercita le funzioni ispettive tramite la società Sport e salute S.p.A., al fine di verificare che siano rispettate le regole ai fini dell’ iscrizione.

In caso di violazione, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare le condotte ritenute erronee entro un termine non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

È fondamentale il ruolo dell’organismo affiliante per la trasmissione dei dati al RASD, nonché per l’invio della documentazione necessaria all’iscrizione. Anche il deposito degli atti successivi all’iscrizione avviene sempre tramite l’ente affiliante (provate ad immaginare l’adeguamento dello statuto obbligatorio).

Affiliazione

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Nella fase preliminare di redazione degli atti costitutivi o dello statuto è quindi necessario che il soggetto che chiederà l’affiliazione prenda seriamente in considerazione gli eventuali ulteriori requisiti richiesti dagli organi affilianti. Quindi FSN, DSA o EPS risultano essere imprescindibili ai fini dell’affiliazione e quindi del riconoscimento. Infatti l’affiliazione delle asd e ssd è un requisito essenziale per poter procedere all’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’affiliazione costituisce quindi il riconoscimento dell’ente come soggetto dell’ordinamento sportivo e la possibilità di beneficiare di molte agevolazioni che sono previste per il mondo sportivo.

La certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta avviene unicamente mediante l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che dal 31.08.2022 ha preso il posto del CONI.

 

Dott. Fabio Vincitorio

TAG affiliazionericonoscimento sportivosport

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