
La circolare Assonime n. 26/2025 analizza in modo organico il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alle spese di trasferta e di rappresentanza, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 e successivamente ridefinito dalla legge di bilancio 2025 e dal D.L. n. 84/2025. Il documento mette in evidenza come il legislatore abbia collegato la non imponibilità dei rimborsi ai dipendenti e la deducibilità dei costi per le imprese all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, con l’obiettivo dichiarato di contrastare attività evasive dei fornitori. Assonime segnala tuttavia criticità sistematiche rilevanti, tra cui la duplicazione delle penalizzazioni in caso di mancata tracciabilità e la disomogeneità di trattamento tra spese sostenute in Italia e all’estero. La circolare approfondisce inoltre gli effetti delle modifiche sulla disciplina delle trasferte intra ed extra comunali, sull’utilizzo delle indennità chilometriche e sulla qualificazione di pedaggi, parcheggi e imposta di soggiorno. Vengono infine delineate le implicazioni operative per imprese e professionisti, evidenziando la necessità di una revisione delle procedure interne e di futuri chiarimenti interpretativi.
Inquadramento normativo e struttura del nuovo obbligo di tracciabilità
La circolare Assonime n. 26 del 3 dicembre 2025 offre un’analisi particolarmente articolata del nuovo assetto della tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza. L’evoluzione normativa viene ricostruita a partire dal D.Lgs. n. 192/2024, primo intervento volto a ripensare la disciplina delle trasferte – in particolare quelle intra-comunali – ampliando le spese rimborsabili in esenzione ed eliminando l’ormai anacronistico vincolo del documento rilasciato dal vettore.
A questo intervento strutturale si è sovrapposta la legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha introdotto nel Tuir un requisito generalizzato di tracciabilità, incidendo su una pluralità di redditi (dipendente, assimilato, autonomo e d’impresa) ed estendendo l’effetto anche all’IRAP.
Il successivo D.L. n. 84/2025, convertito dall L. n. 108/2025, ha poi riorganizzato questo scenario, delimitando l’obbligo di tracciabilità alle spese sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte e i compensi dei lavoratori autonomi, ma lasciando invece senza limiti territoriali la disciplina delle spese di rappresentanza, per le quali il pagamento tracciato diventa un requisito imprescindibile anche quando sostenute all’estero.
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