
La sezione IX del quadro RT è dedicata alla comunicazione dell’esecuzione della rivalutazione delle partecipazioni sociali secondo le disposizioni dell’articolo 5 della L. n. 448/2001.
Tale sezione, relativa al Modello PF 2026, deve essere compilata dai contribuenti che hanno rivalutato le partecipazioni sociali detenute alla data del 1° gennaio 2025, la cui perizia è stata asseverata entro il 30 novembre 2025 ed entro lo stesso termine è stata corrisposta l’imposta sostitutiva (o la prima rata) nella misura del 18%.
Vi è un caso particolare, però, il quado RT deve essere compilato anche dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i quali devono indicare nel predetto quadro i dati relativi alla rideterminazione del valore dei titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati, posseduti alla data del 1° gennaio 2026, per i quali l’imposta sostitutiva, nella misura del 21 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno.
Premessa
I soggetti IRPEF, ai sensi dell’articolo 5 della L. n. 448/2001, possono incrementare il costo fiscale delle partecipazioni sociali detenute al fine di attenuare (o eventualmente azzerare) le plusvalenze da cessione.
La disposizione, oramai strutturale, è stata recentemente modificata dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 144 della L. n. 199/2025), la quale ha innalzato al 21% (rispetto al precedente 18%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta.
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