
L’esterovestizione societaria è intesa come fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero al fine di sottrarsi al regime tributario nazionale. Si individuano le conseguenze penali derivanti dalla riqualificazione della residenza fiscale in Italia, desumendo la necessaria operatività della società all’estero per non incorrere nella commissione dei reati.
Premessa
Il fenomeno dell’esterovestizione si sostanzia nella fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, invece, ha nel territorio dello Stato il proprio centro decisionale e l’oggetto principale della propria attività. Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del Tuir, una società è considerata residente nel nostro territorio se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene in Italia: La sede legale; la sede dell’amministrazione (luogo di assunzione delle decisioni apicali); l’oggetto principale (luogo di svolgimento dell’attività produttiva o negoziale). La ratio della norma è prevenire lo spostamento artificioso di materia imponibile verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata o comunque più mite, in violazione del principio della world-wide taxation. Al riguardo è necessario rilevare che si configura tale ipotesi nel momento in cui l’attività è svolta solo fittiziamente all’estero per eludere la normativa tributaria e non quando si svolga in concreto l’attività all’estero. Infatti, è necessario rilevare che la libertà di stabilimento sancita dal Trattato UE, stabilisce che una società creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa un abuso di tale libertà. In particolare, quindi, l’insediamento in un altro Stato membro non comporta una pratica abusiva purché la società ivi lavori realmente, ossia svolga nello stato estero una concreta attività economica per una durata di tempo indeterminata, con spese reali e dimostrabili e con una effettiva struttura operativa ed imprenditoriale. Pertanto, la legislazione nazionale e dell’Unione europea hanno contemperato il bilanciamento tra il potere impositivo del singolo Stato con quello della libertà di stabilimento Comunitario.
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