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Il contribuente in regime forfetario, ai fini del calcolo dell’imponibile e dell’imposta sostitutiva, deve compilare la sezione II del Quadro LM contenuto nel fascicolo tre del Modello Redditi Persone Fisiche, insieme al Quadro RS del medesimo fascicolo per adempiere agli obblighi informativi disposti dalla normativa vigente.

Il Quadro LM: calcolo dell’imponibile e dell’imposta sostitutiva

In sede di dichiarazione dei redditi i compensi percepiti ed i ricavi conseguiti dal contribuente in regime forfetario devono essere indicati nella sezione II del Quadro LM del Fascicolo tre del Modello Redditi Persone Fisiche. Il Quadro consente innanzitutto al contribuente di fornire informazioni circa l’attività esercitata tramite la selezione di campi dedicati e distinti per:

  • impresa;
  • autonomo;
  • impresa familiare.

In caso di contribuenti che esercitano sia attività di impresa che di lavoro autonomo occorre fare riferimento a ricavi e compensi dell’attività prevalente. Inoltre, prima di procedere con l’inserimento dei dati utili per il calcolo dell’imposta, il contribuente deve dichiarare nell’apposito rigo LM21:

  • La sussistenza dei requisiti di accesso al regime (art.1, comma 54, L. 190/2014);
  • L’assenza di cause ostative di applicazione del regime (art.1, comma 57, L. 190/2014);
  • La condizione di “nuova attività” al fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per i contribuenti “Start-up” (art.1, comma 65, L. 190/2014).

In quest’ultimo caso, nell’ipotesi in cui il contribuente rientri nella fattispecie indicata, selezionando il campo dedicato sarà necessario procedere al calcolo dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%, anziché del 15%, per i primi cinque anni di attività.

Per la determinazione dell’imponibile è necessario indicare il codice ATECO relativo all’attività esercitata nei righi da LM22 a LM27. La presenza di più righi consente di indicare più componenti positivi in caso di più attività esercitate. Quindi, in base al codice ATECO dichiarato (colonna 1), si applica il coefficiente di redditività specifico (colonna 2) per ciascun componente positivo (colonna 3) ai fini della determinazione del reddito per ogni attività indicata.

Il reddito lordo viene infine calcolato come somma dei redditi indicati in colonna 5 e quindi riportato come totale al rigo LM34 colonna 3.

Nello stesso rigo confluiscono i redditi dei contribuenti che hanno percepito proventi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore nell’esercizio dell’attività, per questi però occorre compilare la colonna 4 denominata “diritti d’autore correlati” e calcolare il reddito secondo quanto indicato dall’art.54, comma 8, TUIR.

Una volta determinato il reddito lordo, ai fini del calcolo dell’imponibile, occorre indicare al rigo LM 35 colonna 2 i contributi previdenziali ed assistenziali versati nell’anno di imposta deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. A tal riguardo occorre ricordare che, come disposto dal comma 64 della L.190/2014:

[…] i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, […], si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, e successive modificazioni”.

In altre parole, l’eccedenza di contributi previdenziali ed assistenziali che non trova capienza nel reddito percepito in regime forfetario, può essere scomputata dall’eventuale ulteriore reddito soggetto a tassazione IRPEF, indicandolo in via preventiva al rigo LM49 denominato “Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali” e successivamente al rigo RP21 del Quadro RP.

Dopo aver completato l’inserimento dei dati reddituali e contributivi, viene calcolata l’imposta sostitutiva sulla base imponibile indicata al rigo LM36 denominato “reddito netto”, oppure al rigo LM38 in presenza di perdite pregresse realizzate prima dell’ingresso nel regime.

Una volta completata la compilazione della Sezione II occorre riportare nella sezione III del Quadro ulteriori dati relativi ad eventuali crediti d’imposta (Rigo LM40) o ritenute subite quali, a titolo di esempio, quelle riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica da indicare al rigo denominato “ritenute consorzio” (LM41).

Infine, nella medesima Sezione si procede al calcolo dell’imposta a debito o a credito al netto di eventuali eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione e degli acconti versati, come risultato della seguente operazione:

LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col.2

Il Quadro RS: obblighi informativi

Per i contribuenti in regime forfetario non è previsto l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma sussistono specifici obblighi informativi a cui occorre adempiere tramite la compilazione di una sezione dedicata nel Quadro RS contenuto nel fascicolo tre del Modello Redditi Persone Fisiche. In questo Quadro i contribuenti devono indicare nei righi RS371, RS372 ed RS373 i redditi erogati per cui non è stata applicata la ritenuta alla fonte, riportando il codice fiscale del soggetto percettore insieme all’importo erogato.

Nella medesima sezione, gli esercenti attività d’impresa riportano nei righi da RS375 a RS378, le informazioni relative a:

  • Il numero dei mezzi di trasporto o veicoli utilizzati nell’esercizio dell’attività;
  • I costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;
  • Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties);
  • Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione.

Mentre i lavoratori autonomi indicano al rigo RS381 i consumi relativi alle spese telefoniche, di energia elettrica, di carburanti e lubrificanti.

TAG dichiarazione dei redditiregime forfetario

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