
L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 ha fornito delle indicazioni a proposito delle modifiche apportate dal d.l. n. 19/2024 convertito dalla Legge n. 56/2024 al regime delle sanzioni applicabili in caso di omissione o di evasione contributiva definito dall’art. 116 della Legge n.388/2000.
Normativa di riferimento: novità
Prima di addentrarci nelle indicazioni fornite dalla circolare, è opportuno considerare preliminarmente le innovazioni introdotte dal d.l. n. 19/2024 all’art. 116 della l. n.388/2000 che, con le modifiche apportate, resta la fonte del regime sanzionatorio a carico di chi non versa i contributi previdenziali dovuti:
- l’art. 116, comma 8/lett.a, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omissione contributiva), il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. A tale previsione il d.l. n. 19/2024 ha aggiunto la seguente disposizione: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. Non modificata e, quindi, confermata è la regola secondo cui la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- per quanto riguarda l’evasione contributiva (art.116. comma 8/lett.b), sono diverse le innovazioni introdotte:
- è stato precisato che l’evasione ricorre quando sono omesse o definite in modi non conformi al vero registrazioni, denunce o dichiarazioni con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi occultando rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti “ovvero … fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo”;
- è stato precisato che, in caso di evasione, le sanzioni civili, in ragione d’anno, sono pari al 30% dei contributi evasi e comunque non possono superare il 60% dell’importo dei contributi; inoltre, con alcune modifiche trova applicazione l’ipotesi del “ravvedimento operoso” anche in caso di evasione:
“Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”. Anche in tal caso di ravvedimento, come nel caso di omissione contributiva, le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi.
Il ravvedimento operoso può essere attuato anche con pagamenti in forma rateale;
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