
Per le spese detraibili o deducibili inserite in dichiarazione dei redditi per cui, in annualità successive, siano stati riconosciuti rimborsi, trova applicazione quanto disposto dall’art. 17 comma 1 lettera n-bis, del Tuir, in materia di tassazione separata dei redditi, ferma restando la possibilità, a seguito di verifica di maggiore convenienza, di optare per la tassazione ordinaria.
Disposizioni generali
La detrazione di oneri dall’imposta lorda o la deduzione delle spese dal reddito complessivo è consentita nei limiti in cui tali voci costituiscano importi rimasti a carico del contribuente. In altri termini, il “beneficio” fiscale spetta al contribuente soltanto nell’ipotesi in cui egli abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Può verificarsi tuttavia che le spese sostenute in un determinato periodo di imposta ed inserite in dichiarazione dei redditi, siano soggette a rimborsi in annualità successive.
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