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Il rinvio del nuovo regime iva al 1° gennaio 2026

Il 9 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Milleproroghe, Decreto legge 202 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2024 che ha previsto il rinvio al 1 gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA, non più regime di esclusione, per le attività corrispettive rese dagli enti del Terzo settore ai propri associati di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Tale disposizione, nel prevedere il passaggio dal regime di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA a quello di esenzione, avrebbe dovuto avere effetto dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della della legge 215/2021, ma la sua applicazione è stata differita più volte.

Normativa

La norma si riferisce, in particolare, alle cessioni e prestazioni effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, cessioni e prestazioni che fino al 31 dicembre 2025, salvo altre proroghe, sono escluse dall’IVA, pertanto irrilevanti ai fini di tale imposta.

Il Decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del DPR 633/1972, prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in IVA, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti. Il testo normativo precedente prevedeva che le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, considerando l’ente un soggetto estraneo al processo di produzione e di conseguenza escluso dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Nel nuovo testo normativo, le attività svolte dagli enti del terzo settore attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’IVA e possono classificarsi pertanto in:

operazioni esenti (rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell’imposta in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza)

operazioni imponibili (rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all’attività svolta).

Con la modifica del regime IVA ed il passaggio da regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto per il 01 gennaio 2025, gli enti del terzo settore avrebbero dovuto adempiere a nuovi oneri tra cui l’apertura della partita IVA e l’obbligo del registratore di cassa. Con la proroga, gli enti del terzo settore potranno avere maggior tempo per adeguarsi, permettendo loro di perfezionare gli strumenti e le procedure da attuare al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti richiesti dalla normativa IVA.

Adeguamento alla disciplina comunitaria agli enti associativi

La modifica del regime IVA è una misura necessaria e inevitabile, determinata dalla procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dall’Unione Europea nel 2008 nei confronti dell’Italia, per la violazione degli obblighi previsti dagli art. 2 e 9 della direttiva n. 2006/112//Ce in merito alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta di cui all’art. 4, commi 4-8 del D.P.R. 633/1972, per il non corretto recepimento delle esenzioni di cui all’art. 132 della suddetta direttiva.

La normativa nazionale è stata ritenuta illegittima sul piano comunitario laddove esclude dal campo di applicazione dell’IVA:

  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Con il passaggio a regime di esenzione IVA si vuole allineare la normativa italiana a quella comunitaria, garantendo maggiore coerenza e uniformità.

Le cessioni di beni e prestazioni di servizi e a soci, associati o partecipanti

Sono considerate commerciali in regime di esenzione ai sensi dell’art.10, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

Con il passaggio da regime di esclusione a regime di esenzione l’art. 10 del DPR 633/1972 è stabilisce che L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle […] prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.[..]”

Nel nuovo testo normativo è stato introdotto il requisito le cessioni di beni siano “strettamente connesse” alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono “sparite” le associazioni sportive dilettantistiche.

Nella riformulazione dell’art. 4 del DPR 633/1972 rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA specifiche operazioni in precedenza prive del presupposto soggettivo e, quindi, escluse da imposta.

Si considerano rientranti nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali.

Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)

Le Asd sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell’articolo 10, comma 2, ove la previsione di esclusione di cui all’art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione più ampia: “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;” (art. 10 comma 2 dpr 633/1972),Nella formulazione del nuovo testo normativo sono ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica, mentre le cessioni di beni sono confluite nel normale regime di imponibilità.

Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche

L’art. 10, comma 4 del dpr 633/1972 conterrà una riformulazione della previsione normativa già contenuta nell’articolo 4 per i soli partiti politici rappresentati nelle assemblee regionali o nazionali, che vede oggi l’ambito di applicazione ampliato ai medesimi soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo. Si qualificano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.

Somministrazione di alimenti e bevande

Con il passaggio da regime di esenzione a regime di esclusione l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale verrà meno il requisito di socio. Nel testo dell’articolo 10 la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di indigenti.

Il venire meno del requisito di “socio” a favore del requisito di “indigente” porta, a pieno titolo, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini dell’IVA.

Per meglio comprendere i risvolti del cambiamento del passaggio al regime di esenzione, esaminiamo l’attività di somministrazione di bevande svolta da un’aps ricompresa tra gli enti di cui all’art 3, comma 6 lettera e) della legge n. 287 del 1991:

  • fino al 31 dicembre 2025 (operazioni escluse IVA) l’attività è non rilevante ai fini dell’IVA e delle sue applicazioni
  • dal 01 gennaio 2026 (operazioni esenti) l’attività è considerata rilevante ai fini IVA e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’IVA sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

TAG milleprorogheregime iva

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