
Abstract
L’articolo esamina l’ordinanza n. 25282/2026 della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), che ha accolto il ricorso della società NUOVA FUEL CALOR Srl, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ha ribadito che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni (art. 12, comma 7, L. 212/2000) e la notifica dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo ante tempus, salvo comprovate ragioni di urgenza. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale termine decorre da qualsiasi verbale che concluda le operazioni di accesso, verifica o ispezione — anche se meramente istruttorio o descrittivo del prelievo documentale — a tutela del contraddittorio procedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
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