
Abstract
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26394 del 7 ottobre 2026 chiarisce che l’apposizione del visto di conformità (cd. “leggero”) da parte di un professionista non abilitato non comporta automaticamente la perdita o il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione. Secondo la Suprema Corte, tale irregolarità integra una violazione formale e non può essere equiparata all’inesistenza del credito: l’Amministrazione finanziaria non può negare un credito realmente spettante a meno che l’irregolarità non abbia arrecato un concreto ostacolo alla propria attività di controllo. Il giudice di rinvio sarà pertanto tenuto a verificare l’effettiva spettanza del credito e l’eventuale pregiudizio arrecato ai controlli fiscali.
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