
Abstract
Con l’ordinanza n. 25106/2026, la Corte di Cassazione stabilisce che la compensazione di crediti extrasociali usata dal socio per liberare un aumento di capitale costituisce un atto autonomo rispetto alla delibera assembleare. Applicando la disciplina degli atti plurimi (art. 21 TUR), la Corte assoggetta la delibera societaria all’imposta di registro in misura fissa (art. 4, lett. a, TP1 TUR) e la compensazione del singolo socio all’aliquota proporzionale dello 0,50% (art. 6, TP1 TUR).
La pronuncia, innovativa e in contrasto con la prassi notarile, solleva forti dubbi applicativi: in particolare per l’assenza di un chiaro distinguo tra crediti extrasociali e finanziamenti soci, e per il mancato approfondimento sulla compensazione legale (ex art. 1243 c.c.) che opera per legge senza un’autonoma volontà negoziale. La decisione impone un’immediata revisione delle modalità di autoliquidazione delle imposte nelle operazioni di ricapitalizzazione aziendale.
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