
Settimana 45/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.
NORMATIVA
Determinazione annuale dei diritti speciali applicabili ad alcuni prodotti introdotti e commercializzati nel territorio extradoganale di Livigno – Decreto MEF 20/10/2026 – G.U. del 31 ottobre 2026
Il decreto aggiorna, per il territorio extradoganale del Comune di Livigno, le misure del diritto speciale applicabile a:
- benzina, petrolio, gasolio e oli lubrificanti;
- tabacchi lavorati;
- liquori e acquaviti;
- alcuni articoli sportivi e altri generi individuati negli allegati.
Le nuove misure sono determinate sulla base dei prezzi medi e delle aliquote riportati negli allegati al decreto. Si tratta, quindi, di una disciplina territorialmente circoscritta, senza effetti sulla generalità dei contribuenti. Per il 2027 il diritto speciale è ancora stabilito in 0,233 euro al litro per la benzina senza piombo, 0,155 euro per il gasolio destinato all’autotrazione, 0,055 euro per il gasolio da riscaldamento e 0,050 euro per il petrolio. Per gli oli combustibili, si applica l’aliquota del 5%, calcolata sui valori medi dei prezzi sulla base delle comunicazioni della Camera di commercio di Sondrio.
PRASSI
Imposta ipotecaria – Trascrizione dell’atto di assegnazione di fabbricati strumentali all’unico quotista, ente pubblico territoriale, effettuata nella fase di liquidazione del Fondo – Articolo 2 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 – Risposta ad istanza di interpello n. 195/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 195/E/2026 esamina l’assegnazione di fabbricati strumentali da un fondo immobiliare al proprio unico quotista, una Provincia, in sede di liquidazione. L’Agenzia delle Entrate considera l’assegnazione un trasferimento a titolo oneroso, assimilabile a una cessione immobiliare anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Ai fini IVA, l’operazione segue la disciplina delle cessioni di fabbricati strumentali dell’art. 10, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972, con conseguente registro fisso di 200 euro. L’imposta catastale beneficia della riduzione prevista dall’art. 35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006 ed è quindi applicata nella misura dello 0,5%. L’imposta ipotecaria è invece dovuta nella misura fissa di 200 euro, poiché il trasferimento a titolo oneroso avviene a favore di un ente pubblico territoriale.
IVA – qualifica di soggetto passivo rivenditore di biometano e inversione contabile – articoli 7–bis, comma 3, lettera a) e 17, sesto comma, lettera d–quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – risposta ad istanza di interpello n. 196/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 196/E/2026 chiarisce il trattamento IVA dell’acquisto di biometano successivamente rivenduto nell’ambito di uno schema contrattuale finalizzato all’autoconsumo. L’Agenzia delle Entrate ritiene che la società acquirente assuma la qualifica di soggetto passivo rivenditore, poiché il biometano acquistato viene integralmente ceduto a un altro soggetto, senza consumo diretto. La qualifica di rivenditore va valutata con riferimento al singolo acquisto e alla destinazione del prodotto, e non all’attività complessivamente esercitata dalla società. Pertanto, la cessione del biometano dal produttore alla società è soggetta al reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. d-quater), del D.P.R. n. 633/1972. La qualificazione come “biometano autoconsumato” ai fini della normativa energetica e degli incentivi non modifica tale conclusione ai fini IVA; il reverse charge è indicato come obbligatorio, salvo proroghe, per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: assegno pensionistico irlandese ricevuto tramite un accordo ”pay as you go” – Articolo 24–ter del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 – risposta ad istanza di interpello n. 197/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 197/E/2026 riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% ex art. 24-ter del Tuir a un pensionato irlandese trasferitosi in Italia. L’interessato percepisce da una società irlandese una pensione secondo un accordo “pay as you go” e un’indennità forfettaria di fine rapporto. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi da pensione rientrano anche gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione dell’attività lavorativa e determinate indennità una tantum. Pertanto, l’assegno pensionistico irlandese consente, ricorrendone gli altri requisiti, di accedere al regime agevolato del 7% previsto dall’art. 24-ter. Il regime può inoltre essere applicato agli altri redditi prodotti all’estero, compresa nel caso esaminato l’indennità forfettaria di fine rapporto.
Acquisizione di partecipazioni – fusione per incorporazione – rivalutazione ex articolo 110 del decreto–legge n. 104 del 2020 – mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d’imposta – articolo 172, comma 5, del TUIR – assenza di abuso – Risposta ad istanza di interpello n. 198/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 198/E/2026 esamina una fusione per incorporazione che determina la mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d’imposta da rivalutazione. La riserva, derivante dalla rivalutazione ex art. 110 del D.L. n. 104/2020, è qualificata come riserva tassabile solo in caso di distribuzione. In presenza di un disavanzo da annullamento e in assenza di avanzo di fusione, l’art. 172, comma 5 del Tuir non impone la ricostituzione della riserva. La mancata ricostituzione non costituisce abuso del diritto, poiché è conseguenza fisiologica della fusione e non risultano attribuzioni ai soci o disposizioni del bene rivalutato. Pertanto, non emergendo alcun vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia delle Entrate considera non abusiva l’operazione e ritiene assorbite le ulteriori questioni sull’eventuale ricostituzione e affrancamento della riserva.
Scissione societaria – trasformazione omogenea regressiva – riserve in sospensione d’imposta– affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 – versamento imposta sostitutiva – Risposta ad istanza di interpello n. 199/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 199/E/2026 riguarda l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta ex art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024, trasferite a una SAS beneficiaria di una scissione da una S.r.l.. L’Agenzia delle Entrate ammette l’affrancamento al 10% delle riserve, poiché risultavano presenti nel bilancio 2023 della scissa e in quello 2024 della beneficiaria. La scissione verso una società di persone è assimilata, per la quota di patrimonio trasferita, a una trasformazione omogenea regressiva, con applicazione degli artt. 5 e 6 del DM 27 giugno 2025. Una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore tassazione, comportando soltanto la riduzione del costo fiscale delle partecipazioni. Infine, l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere sanato mediante ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1867.
Agevolazione ”prima casa’‘ – Riacquisto all’estero di un’immobile da destinare ad ”abitazione principale” e successiva alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato preposseduto in Italia, entro due anni dal suddetto acquisto, al fine di non decadere – Commi 4 e 4–bis, Nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Risposta ad istanza di interpello n. 200/E/2026
La risposta riguarda la vendita infraquinquennale di un immobile acquistato in Italia con l’agevolazione “prima casa”, dopo l’acquisto di una nuova abitazione all’estero. L’Agenzia delle Entrate ritiene possibile evitare la decadenza dall’agevolazione anche quando il nuovo immobile acquistato è situato all’estero. È necessario che il nuovo immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale e che quello agevolato in Italia sia alienato entro due anni dal nuovo acquisto. Il contribuente deve dimostrare sia l’acquisto all’estero sia l’effettiva dimora abituale, ad esempio mediante utenze di luce, acqua e gas. La documentazione estera deve essere munita di apostille e tradotta in italiano, ferma restando la verifica dell’idoneità probatoria da parte dell’Ufficio.
Atti di compravendita immobiliare con riserva di proprietà di cui agli artt. 1523 e ss. del codice civile – Adempimenti di pubblicità immobiliare e voltura catastale – risoluzione n. 42/E/2026
La risoluzione n. 42/E/2026 chiarisce il trattamento della vendita immobiliare con riserva di proprietà. Il contratto deve essere trascritto fin dalla stipula, indicando nella nota di trascrizione l’esistenza del patto di riservato dominio. La proprietà resta al venditore fino al pagamento integrale del prezzo, mentre l’acquirente ottiene subito il godimento del bene e ne assume i rischi dalla consegna. La voltura catastale deve essere effettuata già dopo la stipula e registrazione dell’atto, nonostante il trasferimento della proprietà sia differito. Al pagamento dell’ultima rata non occorre una nuova voltura catastale: il perfezionamento dell’acquisto viene invece reso conoscibile mediante la successiva annotazione nei registri immobiliari.
GIURISPRUDENZA
Chiamato all’eredità – Trasferimento di denaro sul proprio conto dai conti correnti del defunto – Sottrazione di beni ereditari – Acquisto della qualità di erede puro e semplice (Corte di Cassazione, Sentenza n. 28198/2026)
La sentenza in esame chiarisce la distinzione tra accettazione tacita dell’eredità e sottrazione di beni ereditari. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’erede che, poche ore dopo la morte del padre, aveva trasferito sul proprio conto circa 45.504 euro appartenenti al de cuius. Secondo la Corte, tale condotta non configura accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c., perché non costituisce un atto necessariamente compiuto nella qualità di erede. Il trasferimento integra invece una sottrazione di beni ereditari ex art. 527 c.c., rilevando anche il fatto che le somme siano rimaste nella disponibilità personale del chiamato per oltre sette mesi. La conseguenza prevista dall’art. 527 c.c. è la perdita della facoltà di rinunciare all’eredità e l’acquisto della qualità di erede puro e semplice, senza possibilità di beneficiare della limitazione di responsabilità derivante dall’inventario. È stata quindi ritenuta legittima la liquidazione concorsuale promossa dalle sorelle coeredi e il ricorso è stato respinto, pur correggendo la motivazione della Corte d’appello.
Società in accomandita semplice – Responsabilità tributaria del socio accomandante (Corte di Cassazione n. 28176/2026)
Nelle S.a.s., il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, compresi quelli tributari, sorti quando rivestiva tale qualità. Ad avviso della Corte di Cassazione, il successivo passaggio da accomandatario ad accomandante non elimina la responsabilità per le obbligazioni maturate anteriormente alla modifica. Il socio accomandante risponde invece nei limiti della quota conferita, ma tale limite riguarda anche debiti per IVA e IRAP, non soltanto le imposte sul reddito. La cancellazione della società dal Registro delle imprese non estingue i debiti pendenti, che si trasferiscono ai soci secondo il rispettivo regime di responsabilità. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza e rinviando al giudice tributario per verificare la responsabilità della socia nei diversi periodi.
Apertura del fallimento – Interruzione automatica del processo – Nullità della sentenza (Corte di Cassazione, Sentenza n. 28143/2026)
La Cassazione ha affermato che la dichiarazione di fallimento di una parte determina l’interruzione automatica del processo, anche in grado di appello, ai sensi dell’art. 43, comma 3, L. fall. L’interruzione opera se il fallimento interviene prima della scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.. Fino a tale momento, infatti, non può ritenersi conclusa l’attività difensiva delle parti e la causa definitivamente rimessa al giudice per la decisione. La sentenza pronunciata senza considerare l’intervenuta interruzione è quindi nulla, con necessità di riassunzione del giudizio. La Cassazione ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano.
Bancarotta fraudolenta – Compenso dell’amministratore – Delibera assembleare meramente formale – Criteri di accertamento (Corte di Cassazione, Sentenza n. 38656/2026)
L’esistenza di una delibera assembleare che determina, anche nell’entità, il compenso spettante all’amministratore, comporta che quest’ultimo vanti un credito liquido ed esigibile nei confronti della società, con la conseguenza che – se costui preleva le somme dalle casse sociali e sopraggiunge il fallimento dell’impresa – commette il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale e non quello, più grave, di bancarotta fraudolenta distrattiva. Tuttavia, il giudice penale può sindacare l’idoneità della delibera assembleare a costituire titolo del credito dell’amministratore ove emergano in concreto una serie di indici idonei a rendere quella delibera assimilabile a una sostanziale autoliquidazione del compenso (e, dunque, ad una delibera meramente formale) assunta, in vista del fallimento, in danno dei creditori sociali.
Effetti della diffusione del Coronavirus – Inadempimento del contratto di leasing – Imputabilità dell’inadempimento – Valutazione – Computo dei mesi di lockdown ai fini della gravità dell’inadempimento – Esclusione (Corte di Cassazione. 2.11.2026 n. 28286)
La Corte di Cassazione n. 28286/2026 affronta il mancato pagamento dei canoni di leasing immobiliare durante il lockdown. La Corte afferma che l’art. 91 del DL 18/2020 impone di valutare concretamente se le restrizioni Covid abbiano reso l’inadempimento non imputabile al debitore. La presenza di morosità anteriori alla pandemia non consente di considerare automaticamente imputabili anche i canoni non pagati durante il lockdown. Se tali canoni risultano non imputabili, non possono essere conteggiati per raggiungere la soglia di grave inadempimento di sei mensilità prevista dalla L. 124/2017. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Milano affinché riesamini in concreto l’incidenza delle chiusure sull’utilizzabilità commerciale dell’immobile.
Responsabilità della beneficiaria – Valore effettivo della quota di patrimonio assegnata – Determinazione (Corte di Cassazione n. 28271/2026)
La Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., la beneficiaria risponde solidalmente dei debiti rimasti alla scissa entro il valore effettivo del patrimonio netto ricevuto. Tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della scissione, considerando il valore corrente delle attività e delle passività trasferite. Il limite di responsabilità resta fisso nel tempo e non può essere ridotto o azzerato da successivi versamenti effettuati dalla beneficiaria a favore della società scissa. La Corte ha quindi cassato la decisione d’appello, precisando che tali versamenti possono rilevare nei rapporti interni tra le società, ma non sono opponibili ai creditori della scissa per ridurre la responsabilità della beneficiaria.

