
Abstract
Con l’ordinanza n. 24651 del 14 agosto 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione stabilisce l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni del chiamato all’eredità che abbia validamente rinunciato alla successione. In virtù dell’effetto retroattivo della rinuncia previsto dall’art. 521 c.c., il rinunciante non risponde dei debiti tributari del de cuius, rendendo illegittimo qualsiasi atto cautelare o di riscossione a lui indirizzato, anche nel caso in cui gli accertamenti siano divenuti definitivi per mancata impugnazione. La Suprema Corte precisa inoltre che l’Amministrazione Finanziaria non può superare gli effetti della rinuncia notificando atti al chiamato nel timore di condotte elusive o di prescrizioni, dovendo invece avvalersi degli strumenti di tutela giurisdizionale specificamente previsti dall’ordinamento, come l’azione ex art. 524 c.c. Viene infine confermata l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per i debiti personali del contribuente laddove non venga raggiunta la soglia minima di 20.000 euro prevista dall’art. 77 del DPR 602/1973.
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