
Le controversie tra soci, specie qualora alcuni di essi non partecipino alla gestione societaria, sono sovente fonte di impugnativa di bilancio, azione, però, che deve essere opportunamente calibrata al fine di evitare che suggestive ricostruzioni riguardanti i fatti aziendali possano rivelarsi inidonee ad assurgere ad errore, o omissione, in grado di incidere sulla correttezza, veridicità e chiarezza del documento redatto in ossequio agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Premessa
Nelle schermaglie tra soci di società di capitali, tipiche quando la gestione aziendale risulta affidata ad organi composti da persone di riferimento dei soci rappresentanti una parte del capitale sociale, al fine di contrastare il potere della maggioranza di deliberare in disaccordo con la minoranza – condotta sovente conseguente anche all’assenza della facoltà d’esercizio del diritto di recesso del socio – è d’uso esperire azioni di disturbo, tra cui prevale l’impugnativa di bilancio (ex articoli 2377 e 2379 del codice civile), atta potenzialmente ad ostacolare la gestione sociale e, finanche, cercare di giungere ad un reset dell’organo di amministrazione e/o di controllo.
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