
L’ordinanza n. 7134/2026 della Corte di Cassazione ribadisce che il finanziamento erogato a un’impresa già decotta, idoneo a ritardarne il fallimento, è nullo e rende irripetibili le somme versate. La pronuncia colpisce la banca, ma ne emerge l’altra faccia degli adeguati assetti dell’articolo 2086 del codice civile: un presidio che tutela anche i terzi in rapporto con l’impresa, comprese le banche che istruiscono il credito.
Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7134/2026 (Presidente Terrusi, Relatore Dongiacomo), è tornata sulla concessione abusiva di credito con un’affermazione netta. Il finanziamento concesso a un’impresa in stato di decozione, quando serve soltanto a rinviare la resa dei conti, non è solo fonte di danno risarcibile: è radicalmente nullo. Una linea che, nel triennio precedente, diverse pronunce di merito avevano già tracciato nei confronti del sistema bancario.
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