
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 192/2025, decreto correttivo e integrativo della riforma IRPEF-IRES, estende il principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che adottino il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del codice civile, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025. L’ampliamento del perimetro soggettivo riporta al centro del dibattito la sindacabilità delle scelte contabili da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7216/2026 sul rapporto tra corrispettivo e valore normale nelle operazioni infragruppo.
Il quadro di sistema: l’articolo 83 del TUIR riformulato dal D.Lgs. n. 192/2025
La riforma IRPEF-IRES, attuativa della L. n. 111/2023, si è stratificata attraverso più interventi. Dopo il D.Lgs. n. 192/2024 – primo decreto attuativo che ha ridisegnato il sistema della fiscalità d’impresa – e i successivi passaggi di coordinamento del 2025 (D.Lgs. n. 81/2025 e D.L. n. 84/2025), è stato emanato il D.Lgs. n. 192/2025 (pubblicato in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025), ulteriore decreto correttivo e integrativo della riforma.
Il provvedimento incide, fra l’altro, sul principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR, ampliandone il perimetro soggettivo applicativo, in aderenza all’interpretazione estensiva già suggerita dalla circolare Assonime n. 31/2022, § 1.
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