L’appuntamento annuale del 30 settembre impone agli studi professionali una pianificazione tempestiva delle istanze di restituzione dell’imposta assolta negli altri paesi dell’Unione. Il presente contributo offre una ricognizione sistematica della disciplina armonizzata, delle condizioni di accesso, della procedura telematica e delle più recenti pronunce della Corte di giustizia – con particolare attenzione alla sentenza 12 marzo 2026, causa C-527/24, in tema di malfunzionamento informatico e superamento del giudicato nazionale – nonché delle novità riguardanti i rapporti con paesi terzi, inclusa la deroga alla reciprocità per l’America’s Cup – Napoli 2027.
Aspetti introduttivi
Il termine del 30 settembre riveste ogni anno un’importanza strategica per i professionisti che assistono imprese operanti a livello internazionale. Entro tale data – fissata direttamente dall’articolo 15 della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 e, in quanto tale, non suscettibile di differimento neppure ove cada in giorno festivo – il soggetto passivo stabilito in uno Stato membro è tenuto a presentare l’istanza per ottenere la restituzione dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta su acquisti effettuati in un diverso Stato dell’Unione nel corso dell’anno precedente.
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