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La Cassazione definisce il concorso esterno del commercialista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5635/2026, ha affrontato la tematica del concorso esterno nella commissione dell’illecito tributario. In particolare, è stato affermato che il concorso esterno è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie a prescindere da un beneficio personale.

INDICE

Premessa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5635/2026, in tema di concorso di persone nella violazione di illeciti tributari di carattere amministrativo ex articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’art. 9 del DLgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.”.

In estrema sintesi, ad avviso della Corte di Cassazione il dottore commercialista che assume l’incarico di:

  • tenuta delle scritture contabili;
  • trasmissione telematica della dichiarazione fiscale

non può non sapere che la dichiarazione materialmente redatta dal contribuente non sia affetta da irregolarità fiscali. Ciò in quanto la diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico è quella richiesta dall’attività esercita ai sensi dell’articolo 1176, comma 2 del codice civile. I fatti in...

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