
Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti redige la relazione di revisione sul bilancio nel momento in cui ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio e ha comunicazione che tutti i prospetti e l’informativa che costituiscono il bilancio d’esercizio sono stati redatti. Di conseguenza, la data apposta sulla relazione non può essere antecedente alla data di redazione del bilancio.
I principi di revisione internazionali affermano che la data della relazione informa gli utilizzatori del bilancio che il revisore ha tenuto in considerazione l’effetto degli eventi, che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio, di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino all’emissione della propria relazione. (ISA Italia 700, par. A.66). La normativa civilistica individua il momento all’interno del processo di formazione del bilancio d’esercizio in cui si prevede che la revisione contabile sia conclusa.
Le tempistiche per l’emissione della relazione
L’art. 2429, comma 1, del Codice civile prevede che il progetto di bilancio, redatto e approvato dall’organo amministrativo, unitamente alla relazione sulla gestione, deve essere comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno 30 giorni prima dell’adunanza dell’assemblea che deve discuterlo.
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