
La riserva legale è una scorta di utili la cui esistenza deriva da un obbligo di legge al fine della tutela dell’integrità del capitale sociale.
In base all’articolo 2430 del codice civile: “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.”.
Funzioni della riserva legale
Il fine della riserva legale è quello di salvaguardare la società in caso di perdite, senza dover intaccare il capitale sociale, pertanto, nei casi di utilizzo della suddetta riserva occorre, appena possibile, reintegrarla.
Tale accantonamento obbligatorio, per le società di capitali, è destinato a coprire potenziali perdite. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
In altre parole, la riserva legale mira a proteggere il capitale, evitando future perdite che possano intaccare direttamente il capitale stesso, perciò è una riserva obbligatoria e l’assemblea che approva il bilancio è vincolata ad effettuare l’accantonamento, il quale risulta non distribuibile ai soci. Pertanto l’importo contenuto nella suddetta riserva è indistribuibile ai soci sotto forma di utili.
L’OIC 28 al paragrafo 12 espone specificamente la riserva legale: “Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva. L’articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti”.
Esistono pareri contrastanti in merito alla disponibilità della riserva legale per l’aumento del capitale sociale, infatti, l’articolo 2442 del codice civile stabilisce che: “L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”. Poiché la riserva legale è imposta nei limiti del quinto del capitale sociale, ne discende che è certamente disponibile la parte di riserva legale eccedente il quinto del capitale sociale. Il dubbio ricade, invece, sulla disponibilità della parte di riserva che rientra nella soglia del quinto del capitale sociale.
Una parte della dottrina sostiene che la riserva legale è interamente disponibile per l’aumento di capitale perché la norma annuncia che la riserva può essere diminuita e tra le diverse ragioni può rientrarvi l’aumento di capitale.
Secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza, la riserva legale è inutilizzabile per l’aumento gratuito del capitale, poiché la funzione di tale riserva è quella di sostenere la stabilità del capitale; la normativa, infatti, predilige un capitale inferiore che sia stabile anziché un capitale di entità superiore che presenti le caratteristiche dell’instabilità, perché potrebbe essere intaccato dalle perdite.
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