GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

I commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto novità in materia di importi corrisposti a titolo di liberalità (“mance”) al personale del settore della ristorazione e delle attività ricettive, qualificandone la natura quali redditi di lavoro dipendente e stabilendo un regime di tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% ed opzione per la tassazione ordinaria.

Disposizioni generali

I commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto importanti novità in materia di importi corrisposti a titolo di liberalità (“mance”) ai lavoratori dipendenti del settore della ristorazione e delle attività ricettive, stabilendo quanto di seguito indicato: “58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta  sostitutiva  dell’imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del  25  percento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni  di lavoro. […]”.

La norma, pertanto, introduce innanzitutto la qualifica di reddito di lavoro dipendente per gli importi corrisposti a tale titolo al personale dei settori indicati e stabilisce, a partire dall’anno di imposta 2023, un regime di tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 5% sugli importi corrisposti a tale titolo.

I lavoratori dipendenti interessati dalla novità sono quelli che rispettano i requisiti indicati al comma 62, come di seguito specificati: “Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000”.

Pertanto, quanto introdotto dalla novità normativa, trova applicazione alle seguenti condizioni:

  • L’imposta del 5% si applica nel limite del 25% del reddito percepito nel corso dell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione anche con datori di lavoro diversi;
  • In caso di superamento del limite del 25% solo l’eccedenza viene assoggettata a tassazione ordinaria;
  • Sono interessati dal regime fiscale agevolato i contribuenti lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore ad € 50.000;
  • L’opzione per la tassazione ordinaria deve avvenire a mezzo di rinuncia scritta alla tassazione agevolata da parte del lavoratore dipendente.

Nel rispetto dei requisiti innanzi indicati, la tassazione sostitutiva si considera, pertanto, il regime naturale per questa tipologia di redditi con la possibilità del lavoratore di richiederne espressa disapplicazione con apposita comunicazione scritta.

Infine, la norma specifica inoltre che gli importi percepiti a questo titolo rimangono comunque esclusi dal computo della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL oltre che dal calcolo del trattamento di fine rapporto. Al contrario, i redditi percepiti a tale titolo devono essere conteggiati in presenza di disposizioni che prevedono determinati requisiti reddituali per accedere ad agevolazioni quali deduzioni, detrazioni oppure a benefici di altro tipo anche di natura non fiscale.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

L’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore dipendente, tenendo conto degli importi corrisposti in denaro e con pagamenti elettronici. In questo caso risulta compilato il punto 652 della Certificazione Unica 2024 da riportare nella colonna 3 del nuovo rigo C16 presente nel Quadro C del Modello 730/2024 e dell’analogo rigo presente nel Modello Redditi PF 2024.

La compilazione del rigo C16 è necessaria ai fini dell’applicazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14 del Quadro C del Modello.

Infine, è inoltre necessario sottolineare che, per quanto riguarda la fruizione dell’agevolazione, pur essendo necessaria la manifestazione scritta del lavoratore dipendente per la disapplicazione del regime, rimane sempre ferma la possibilità per il datore di lavoro di applicare la tassazione ordinaria qualora la reputi più conveniente per il dipendente, dandone comunque adeguata comunicazione al lavoratore.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG mancetassazione

Stampa la pagina Stampa la pagina