
I commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto novità in materia di importi corrisposti a titolo di liberalità (“mance”) al personale del settore della ristorazione e delle attività ricettive, qualificandone la natura quali redditi di lavoro dipendente e stabilendo un regime di tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% ed opzione per la tassazione ordinaria.
Disposizioni generali
I commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), hanno introdotto importanti novità in materia di importi corrisposti a titolo di liberalità (“mance”) ai lavoratori dipendenti del settore della ristorazione e delle attività ricettive, stabilendo quanto di seguito indicato: “58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 percento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. […]”.
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