
Nell’ambito del presente contributo si illustra disciplina legata alla detraibilità ai fini della detraibilità dei premi assicurativi dall’IRPEF.
Premessa
L’articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir prevede la detraibilità dall’IRPEF, nella misura pari al 19%, dei premi relativi a:
- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e d’invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
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