
Il DLgs. 87/2024 ha introdotto delle novità nelle sanzioni legate all’indebita compensazione. Il legislatore ha delineato la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, definendo meglio gli effetti procedurali, sanzionatori e penali che discendono dall’indebita compensazione.
Le nuove le definizioni sono contenute nell’art. 1 del DLgs. 74/2000 (in tema di reati tributari) e valgono anche ai fini amministrativi, essendo richiamate dall’art. 13 del DLgs. 471/97. Analizzando il combinato disposto normativo, emergono criticità interpretative in merito alla compensazione eseguita in assenza di adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza:
- ai fini penali, il credito si considera non spettante (art. 1 comma 1 lett. g-quinquies) del DLgs. 74/2000);
- ai fini tributari, il credito si considera inesistente (ciò lo si deduce a contrario dall’art. 13 comma 4 e comma 4-bis, laddove si sanziona nella misura del 25% il credito compensato in assenza di adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza).
Ai fini tributari, la compensazione in assenza di adempimenti amministrativi ha quindi un triplice volto, potendo essere sanzionata:
- nella misura del 70% se l’adempimento è previsto a pena di decadenza;
- nella misura del 25% se l’adempimento non è previ- sto a pena di decadenza;
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