
Con la sentenza n. 16532 del 5 maggio 2025 la Cassazione penale si è espressa sul tema della responsabilità del professionista per concorso nel reato di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10 quater D.Lgs. 74/2000.
L’ipotesi di reato
La citata sentenza della Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano che, a conferma della sentenza di primo grado, aveva affermato la responsabilità di un revisore contabile per concorso nel reato di compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell’art 10 quater D.Lgs 74/2000 per aver certificato le spese che avevano originato i crediti per attività di ricerca e sviluppo risultati inesistenti ed indebitamente compensati ai sensi dell’art 3 D.L. 145/2013, s.m.e.i.
La sentenza di annullamento ed il rinvio ad altro giudice per un nuovo esame sono giustificati da vizi motivazionali, non avendo i giudici a quibus congruamente considerato alcune situazioni di fatto, in particolar modo, la circostanza che la certificazione dei crediti inesistenti parte del revisore sarebbe avvenuta in un momento successivo a quello della loro utilizzazione tramite modello F24, circostanze che incidono sul nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e la consumazione dell’illecito.
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TAG crediti inesistentiresponsabilità