Il DLgs 87/2024, c.d. Decreto Sanzioni, ha introdotto nel nostro ordinamento delle novità importanti in relazione alle sanzioni tributarie. I giudici della suprema Corte con la sentenza n. 11 novembre 2024 n. 41238 hanno interpretato ed applicato il novellato comma 3 bis dell’art. 1 D.lgs 74/2000 che prevede la non punibilità dei reati se l’omesso versamento dipende da fattori terzi che hanno comportato una crisi di liquidità.
Per altri reati non è prevista la causa di non punibilità per i reati di omesso versamento nel caso di crisi di liquidità.
Il decreto Sanzioni e la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha annullato la condanna di un legale rappresentante di una società per omesso versamento IVA rilevante ai sensi dell’art. 10 ter D.lgs. /2000.
La norma stabilisce che il mancato versamento IVA non è punibile “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.
La sentenza in commento è rivoluzionaria poiché a favore del contribuente. La sentenza inoltre invita i giudici a valutare la situazione del contribuente. Il giudice deve tener conto della crisi non transitoria del contribuente dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e dalla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Il contribuente, nel caso in esame, ha dimostrato un totale fatture emesse e non pagate superiore a 570.000 euro, che hanno generato un debito IVA di oltre 125.000 euro. Il commissario giudiziale, che ha seguito la crisi di impresa, ha evidenziato nella relazione che le cause della crisi del blocco dei pagamenti sono legate a tali mancati incassi a cui si aggiunge la crisi del mercato di riferimento.
La Cassazione ha precisato che i reati di cui all’art. 10 bis del D.Lgs 74/2000 e art. 10 ter del D.lgs. 74/2000 non sono punibili se il mancato pagamento, rispettivamente delle ritenute e dell’IVA, dipende da cause non imputabili all’autore per sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione dell’operazione o all’incasso dell’IVA.
Omesso versamento IVA nei casi di responsabilità solidale
Nei casi in cui il cessionario è responsabile in solido del versamento dell’IVA omessa dal cedente, non sono applicabili le sanzioni, salvo non vi sia un’espressa previsione normativa. La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 1230/11/2024, ha statuito che nei casi in cui il cessionario è responsabile in solido del versamento dell’IVA omessa del cedente, non sono applicabili le sanzioni, salvo non vi sia un’espressa previsione normativa in tal senso.
Il caso in esame ha ad oggetto la pretesa da parte dell’ufficio di IVA, sanzioni e interessi in capo al gestore di un deposito fiscale, ritenuto responsabile in solido, in conseguenza di estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento dell’IVA da parte del cedente. In base all’articolo 1, comma 937, della legge 205/2017, l’immissione in consumo o l’estrazione di prodotti petroliferi (benzina o del gasolio) destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e degli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto Mef, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24. La ricevuta di versamento del modello F24 effettuato deve essere consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In mancanza, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata.
La Corte ha escluso l’estensione della responsabilità per le sanzioni in capo al responsabile in solido. Secondo i giudici, la norma prevede espressamente che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata senza alcuna previsione in ordine alle sanzioni. I giudici rammentano che l’articolo 14 del D.lgs. 472/1997 in altra ipotesi di responsabilità solidale del cessionario (di azienda) prevede invece espressamente l’applicazione delle sanzioni. Ulteriore riscontro della correttezza di una simile interpretazione si rinviene nell’articolo 60-bis del DPR n. 633/1972 che in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni di determinati prodotti (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, pc, animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche, pneumatici nuovi, rigenerati o usati, benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta, salvo non provi che il prezzo inferiore sia stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili e che comunque non sia connesso con il mancato pagamento dell’IVA.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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