
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina, oramai a regime, della rivalutazione delle partecipazioni sociali, incrementando l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 21%. Tale misura rende l’istituto della rivalutazione sempre meno appetibile in considerazione del fatto che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dal valore di perizia della partecipazione (o dal prezzo medio del mese di dicembre, se quotata), mentre l’imposizione ordinaria, pari al 26%, si applica solo sul differenziale positivo di cessione (plusvalenza).
Premessa
La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 144 della L. n. 199/2025) ha modificato il comma 2 dell’articolo 5 della L. n. 448/2001, innalzando al 21% (rispetto al precedente 18%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di rivalutazione delle partecipazioni sociali.
Tale intervento riduce sensibilmente l’appeal dell’istituto della rivalutazione che, ad oggi, rappresenta un istituto sistemico del nostro ordinamento tributario.
Infatti, ad oggi l’aliquota nominale della disposizione agevolativa è di soli 5 punti percentuali inferiore a quella ordinaria, a fronte del fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva colpisce l’intero valore della partecipazione oggetto di rivalutazione che è dato dal valore emergente dalla perizia o dalla media dei prezzi del mese di dicembre precedente se la partecipazione è quotata, mentre l’aliquota ordinaria si applica soltanto sull’importo della plusvalenza.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 rischia di affossare un istituto molto apprezzato dai contribuenti quando il divario rispetto all’imposizione ordinaria giustificava l’anticipazione del prelievo fiscale.
Ambito soggettivo
I soggetti che possono fruire dell’istituto della rivalutazione delle partecipazioni sociali sono i soggetti IRPEF che possono conseguire, ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, un reddito diverso dall’alienazione della quota.
Sono, dunque, interessati dal regime agevolato (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E/2002):
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
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