
La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è una forma di società a responsabilità limitata che gode di alcune agevolazioni soprattutto dal punto di vista della costituzione poiché il capitale sociale minimo necessario è di 1,00 euro mentre il massimo non può superare i 9.999,99 euro. Inoltre, la s.r.l.s. presenta il vantaggio dei minimi costi da sostenere al momento della costituzione poiché può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica.
Quindi, per costituire una s.r.l.s semplificata non è necessario l’ausilio del notaio, pertanto, ciò rappresenta un’agevolazione in termini di costi di costituzione; inoltre, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono sollevati dalla liquidazione dei diritti di bollo e di segreteria.
Articolo 2463 bis c.c.
La società in oggetto è definita dall’art. 2463 bis c.c..
Comunque, la legge 27/2012 stabilisce che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto. Inoltre, con la legge di conversione del 07/08/2013 del DL 76/2013 è stata consentita la nomina di amministratori estranei alla compagine sociale, ciò costituisce un ulteriore vantaggio in quanto, gli amministratori della società, in precedenza, potevano essere nominati solo fra i soci; è stato abolito anche il limite d’età; infatti, i soci avevano la limitazione dell’età non superiore ai 35 anni.
Il “nuovo” tipo di società, pertanto, è soggetto ad un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia per le formalità di accesso che sono meno onerose rispetto ai costi da sostenere per fare ricorso alla “tradizionale” forma della società a responsabilità limitata.
L’art. 44, co. 4 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come oggetto di modificazione da parte dell’art. 9, co. 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 stabilisce che sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche a quei giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprenderanno un’attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.
Uno svantaggio della s.r.l.s. è che i soci possono essere solo persone fisiche, pertanto, a differenza delle altre società di capitali, la s.r.l.s non può avere soci persone giuridiche.
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