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La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) è una forma di società a responsabilità limitata che gode di alcune agevolazioni soprattutto dal punto di vista della costituzione poiché il capitale sociale minimo necessario è di 1,00 euro mentre il massimo non può superare i 9.999,99 euro. Inoltre, la s.r.l.s. presenta il vantaggio dei minimi costi da sostenere al momento della costituzione poiché può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica.

Quindi, per costituire una s.r.l.s semplificata non è necessario l’ausilio del notaio, pertanto, ciò rappresenta un’agevolazione in termini di costi di costituzione; inoltre, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono sollevati dalla liquidazione dei diritti di bollo e di segreteria.

Articolo 2463 bis c.c.

La società in oggetto è definita dall’art. 2463 bis c.c..

Comunque, la legge 27/2012 stabilisce che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto. Inoltre, con la legge di conversione del 07/08/2013 del DL 76/2013 è stata consentita la nomina di amministratori estranei alla compagine sociale, ciò costituisce un ulteriore vantaggio in quanto, gli amministratori della società, in precedenza, potevano essere nominati solo fra i soci; è stato abolito anche il limite d’età; infatti, i soci avevano la limitazione dell’età non superiore ai 35 anni.

Il “nuovo” tipo di società, pertanto, è soggetto ad un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia per le formalità di accesso che sono meno onerose rispetto ai costi da sostenere per fare ricorso alla “tradizionale” forma della società a responsabilità limitata.

L’art. 44, co. 4 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come oggetto di modificazione da parte dell’art. 9, co. 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 stabilisce che sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche a quei giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprenderanno un’attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

Uno svantaggio della s.r.l.s. è che i soci possono essere solo persone fisiche, pertanto, a differenza delle altre società di capitali, la s.r.l.s non può avere soci persone giuridiche.

Per quanto riguarda, invece, il regime contabile da adottare occorre considerare che nonostante la società in oggetto sia semplificata è, comunque, una società a responsabilità limitata e pertanto è obbligata ad adottare la contabilità ordinaria.

Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27 è stato introdotto il nuovo art. 2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Nelle intenzioni iniziali del legislatore la possibilità di accedere alla società a responsabilità limitata semplificata era infatti riservata soltanto alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni. La società a responsabilità limitata semplificata era dunque vietata alle persone giuridiche, quali società, associazioni o consorzi.

La nuova disciplina prevista dall’art. 2463 bis c.c. si sarebbe dovuto attivare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata in Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 71 del 24 marzo 2012) di conversione del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012), ma si è dovuta attendere l’emanazione dello “statuto standard” per dare concreta attuazione alla società a responsabilità limitata semplificata.

Lo statuto avrebbe dovuto essere approntato entro il 23 maggio 2012, ma tale termine non è stato rispettato, tanto è vero che si è dovuto attendere sino all’emanazione del regolamento di cui al riferito D.M. del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012 per l’effettivo e concreto ingresso nel nostro ordinamento giuridico della società a responsabilità limitata semplificata la cui disciplina è stata tuttavia modificata dall’art. 9, co. 13, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Costituzione di una s.r.l.s.

L’art. 2463 bis c.c., così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, consentiva alle sole persone fisiche di età inferiore a trentacinque anni di poter costituire una società a responsabilità limitata semplificata attraverso la stipulazione di un contratto ovvero per atto unilaterale.

Il suddetto requisito anagrafico dei 35 anni di età, comunque, non è più vigente per effetto delle modifiche apportate all’art. 2463 bis c.c. dall’art. 9, co. 13, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (pubblicato nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150) convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99.

La s.r.l.s. è ora un modello organizzativo societario accessibile a qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica, non essendo più in vigore il limite dei 35 anni di età.

Poiché la costituzione di tale tipologia societaria può essere effettuata attraverso un atto unilaterale, si può ritenere valida anche la figura della società a responsabilità a responsabilità limitata semplificata unipersonale con un unico socio.

L’atto costitutivo della società deve essere, in ogni caso, redatto per atto pubblico, le cui clausole vanno stilate in conformità al “modello standard” adottato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Il modello standard dello statuto della s.r.l.s. è stato introdotto con il “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.

L’atto costitutivo della s.r.l.s. deve contenere i seguenti elementi essenziali così come specificati nell’art. 2463 bis c.c.: (1) cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; (2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; (3) l’indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; (4) l’ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno ad € 1,00 ed inferiore all’importo di € 10.000,00, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; (5) l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.; (6) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.; (7) l’indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.; (8) l’elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.; (9) l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione.

Il modello standard dello statuto della s.r.l.s. è stato introdotto con il “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.

L’atto costitutivo della s.r.l.s. deve contenere i seguenti elementi essenziali così come specificati nell’art. 2463 bis c.c.: (1) cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; (2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; (3) l’indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; (4) l’ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno ad € 1,00 ed inferiore all’importo di € 10.000,00, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; (5) l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.; (6) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.; (7) l’indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.; (8) l’elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.; (9) l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione.

Capitale sociale e conferimenti

Esistono dei limiti per il capital social delle s.r.l.s. stabiliti dall’art. art. 2463 bis, comma 2, n. 3 c.c. secondo il cui esso deve essere compreso fra l’importo minimo di 1,00 euro e l’importo massimo di euro 9.999,99. Inoltre, il capitale sociale deve esser interamente versato e sottoscritto alla data della costituzione della società. Nell’atto costitutivo della società deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale di ciascun socio, così come previsto dal combinato disposto ex art. 2463 bis, comma 2, n. 4, c.c. e dall’art. 2463 comma 2, n. 6, c.c.

La norma stabilisce inoltre che i conferimenti debbono essere effettuati esclusivamente in denaro ed essere versati all’organo amministrativo. Pertanto, a differenza di quanto previsto per la s.r.l. “ordinaria”, i conferimenti in natura non sono invece consentiti per la s.r.l.s.. È inoltre stabilito che il versamento del capitale iniziale venga eseguito nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società e non in una banca come comunemente avviene per la s.r.l. “ordinaria”. Si ritiene altresì ammissibile che nell’atto costitutivo della s.r.l.s. siano indicati i mezzi di pagamento impiegati per il versamento del capitale iniziale nelle mani degli amministratori così come previsto per la s.r.l. “ordinaria” a norma dell’art. 2464, comma 4, c.c.  Particolare attenzione va riservata alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio poiché non è possibile versare in denaro importi che eccedono tale soglia, pertanto in questo caso è obbligatorio che il versamento transiti attraverso il conto corrente della s.r.l.s. e non avvenga nelle mani dell’amministratore.

Cessione delle quote sociali

L’art. 2463 bis c.c. imponeva il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, cioè 35 anni di età, pena il rischio di nullità dell’atto in caso di violazione della condizione prevista dalla norma.

Nella formulazione iniziale dell’art. 2463 bis c.c. prevedeva che nel caso in cui il singolo socio avesse perso il requisito d’età, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l’assemblea al fine di provvedere alla delibera sulla trasformazione della società. In caso contrario il socio che avesse superato i 35 anni di età sarebbe stato soggetto di diritto alla esclusione dalla società.

Inoltre, originariamente, se fosse venuto meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori avrebbero dovuto convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società poiché, in caso contrario, si sarebbe verificata una causa di scioglimento della compagine sociale ai sensi dell’art. 2484 c.c., così come modificato dalla prima versione dell’art. 3, co. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

In sede di conversione del decreto ad opera della L. 24 marzo 2012 n. 27, è stato riscritto il predetto art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e, con esso, l’art. 2463 bis c.c. la cui nuova formulazione si limitava appunto a stabilire il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età anagrafica pena la nullità dell’atto.

Non vi era dunque più alcun riferimento alla trasformazione obbligatoria della società al venir meno del requisito anagrafico dei 35 anni da parte di tutti i soci, né è stata riproposta la disposizione che, modificando l’art. 2484 c.c., recava la specifica causa di scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata, nel momento in cui tutti i soci avessero raggiunto il riferito limite anagrafico.

L’art. 9, co. 13, lett. a) e c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è intervenuto anche con riferimento al divieto di cessione delle quote a soci aventi un’età superiore ai 35 anni, avendo abrogato l’art. 2463 bis, co. 4 c.c.

Con l’eliminazione del suddetto divieto sia in sede di costituzione che per le eventuali successive cessioni delle quote è dunque stata stabilita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la s.r.l.s. a qualsiasi persona fisica indipendentemente dal requisito dell’età anagrafica in conformità a quanto stabilito dall’art. 2469 c.c. in tema di s.r.l. ordinaria.

È legittima la cessione della quota sociale di una s.r.l.s. ad una persona giuridica visto che la disciplina normativa in oggetto non contiene un esplicito divieto alla possibile partecipazione alla compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche in caso di modifiche societarie definite successivamente alla costituzione della società (ad esempio quelle definite in sede di aumento del capitale sociale). Tale eventualità, però, determina la perdita da parte della società della sua natura di società a responsabilità limitata semplificata e la consequenziale acquisizione della natura di s.r.l. “ordinaria”. Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa, infine, che il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. “ordinaria” non richiederebbe, nel caso di specie, di utilizzare il procedimento di trasformazione previsto dall’art. 2498 c.c. e seguenti, essendo sufficiente una delibera assembleare di modifica ex art. 2480 con cui l’assemblea approvi l’eliminazione dalla denominazione sociale del riferimento alla natura “semplificata” della società.

Amministrazione di una s.r.l.s.

L’art. 2463 bis c.c. prevedeva che l’amministrazione della s.r.l.s. doveva essere affidata alle persone che rivestivano la qualifica di soci; era una condizione imperativa non presente, invece, nella società a responsabilità limitata dove l’amministrazione della società potrà ugualmente essere affidata ad uno o più soci ovvero anche ad un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale.

L’art. 9, co. 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha abrogato l’art. 2463 bis, co. 2, n. 6 c.c. nella parte relativa alla possibilità di scegliere gli amministratori della s.r.l.s. soltanto tra i soci.

La modifica normativa ha consentito che l’amministrazione della s.r.l.s. possa essere assegnata sia ai soci sia anche a soggetti terzi. È opportuno che nell’atto costitutivo della s.r.ls. sia inserita, a discrezione dei soci fondatori, una clausola che abiliti la possibilità di nominare amministratori anche soggetti terzi estranei alla compagine sociale.

Inoltre, poiché l’art. 2463 bis c.c. non ha peraltro fornito alcuna indicazione prescrittiva in merito alla eventualità o meno di affidare l’amministrazione della s.r.l.s. anche a soggetti diversi dalle persone fisiche si ritiene che sia consentito che l’amministrazione della società possa essere conferita anche ad una persona giuridica.

Per quanto riguarda il “funzionamento” della società, il “modello standard” prevede solamente che “l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”.

L’art. 2463 bis c.c. stabilisce anche l’osservanza di alcuni obblighi pubblicitari in quanto gli atti, la corrispondenza e lo spazio elettronico adibito alla comunicazione con la rete telematica ad accesso pubblico della società contengano l’indicazione della denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, dell’ammontare del capitale sottoscritto e versato, della sede della società e dell’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta la compagine sociale.

Infine, l’art. 2463 bis c.c. contiene una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dalla riferita disposizione, alle regole che disciplinano la società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

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