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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023) del D.Lgs. 120/2023 che contiene disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40 appare definita la nuova disciplina della c.d. riforma dello sport. Le novità introdotte accolgono le richieste avanzate in questi mesi dagli operatori del settore sportivo e rendono meno complessa l’operatività pratica delle nuove disposizioni in vigore dal 1.07.2023.

Gran parte delle novità, soprattutto quelle di interesse pratico per i sodalizi sportivi ed i loro consulenti, attengono al D. Lgs. 36/2021, ma non tralasciamo alcune disposizioni riguardanti l’acquisizione della personalità giuridica ed il Modello EAS. Si segnalano di seguito le principali novità emerse dall’approvazione di detto decreto. Fatte le giuste premesse, risulta doveroso elencare le principali novità trattate dal D.Lgs. 120/2023:

Adeguamento statutario obbligatorio

il 31.12.2023 è la data stabilita dal correttivo bis entro la quale gli enti sportivi dilettantistici avrebbero dovuto adeguare il proprio statuto, successivamente è intervenuto il decreto Anticipi per gli enti non profit, D.L. 18.10.2023, n. 145 conv. L. 15.12.2023, n. 191, che ha prorogato dal 31.12.2023 al 30.06.2024 il termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.Coerentemente ha prorogato dal 31.12.2023 al 30.06.2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021. L’esenzione è riconosciuta a condizione che le modifiche costituiscano un intervento necessario per adeguare gli statuti alle disposizioni suddette, pertanto se dovessimo modificare unitamente allo statuto altre fattispecie, e.g. la denominazione o sede, viene meno il diritto all’esenzione. La mancanza di conformità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche alle anzidette disposizioni, comporta l’impossibilità di iscrizione delle stesse nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ovvero la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Locali utilizzati e destinazione d’uso

il Codice del Terzo Settore ha previsto, all’art. 71 D. Lgs. 117/2017, la possibilità che gli ETS utilizzino locali compatibili con ogni destinazione d’uso ai fini urbanistici. Il decreto de quo ha esteso anche agli enti sportivi dilettantistici la medesima possibilità. Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo. L’ art. 7-bis stabilisce che le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2.04.1968, indipendentemente dalla destinazione d’uso urbanistica.

Attività commerciale

anche in questo caso l’art. 6 D. Lgs. 117/2017, codice del terzo settore, contiene un’ analoga previsione. Nel nostro caso l’art. 9 del Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 cita testualmente: ” Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attivita’ diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita’ istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. “

L’art. successivo 1 bis, esclude dal computo i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche.

Definizione della categoria di lavoratore sportivo

viene definito in modo più puntuale quali possono essere i lavoratori sportivi e quali i soggetti destinatari delle loro prestazioni sportive. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei predetti soggetti le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. L’elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

Prestazioni occasionali

viene previsto che ricorrendone i presupposti, le a.s.d., le s.s.d., le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. L’Inps precisa che la normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all’art. 2222 c.c., per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al contratto di prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis D.L. 50/2017.

Modello Eas

Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

Esclusione Irap compensi inferiori a euro 85.000

viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

Contributo per a.s.d. e s.s.d.

viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle asd e ssd riconosciute, che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000.

Esclusione Inail

viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazione Coordinata e Continuativa.

A tali lavoratori “ si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art.51 della l. 289/2002 ”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

Tuttavia risulta doveroso precisare che l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del Decreto 36/2021.

Presunzione legale per le co.co.co sportive

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei
confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipa-zione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS, anche paralimpici.

Al superamento di tale impegno ora-rio resta in capo alle parti dimostra-re l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto.

Riconoscimento Giuridico

Come già introdotto dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, viene ora prevista la necessità di un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica pari ad una somma liquida non inferiore a € 10.000. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro il loro valore deve risultare da una relazione giurata di stima, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale, che sarà allegata all’atto costitutivo o allo statuto. Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale dell’ assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fi ni dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG 120/2023sport

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