
La circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 fornisce chiarimenti su sette questioni fiscali legate alla riforma dello sport. I chiarimenti riguardano le clausole statutarie delle SSD, i rimborsi ai volontari, la soglia fiscale del lavoro sportivo, l’IRAP delle collaborazioni amministrativo-gestionali, l’IVA dei servizi sportivi e della cessione dell’atleta, nonché i proventi agevolati degli eventi per gli enti in regime di cui alla L. n. 398/1991.
SSD e agevolazioni: la clausola fiscale prevale sulla lucratività attenuata
Il primo chiarimento riguarda il rapporto tra disciplina sportiva e tributaria. Gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 impongono l’assenza di fine di lucro, ma consentono alle società di capitali e alle cooperative una lucratività attenuata: l’articolo 8, commi 3, 4 e 4-bis, ammette di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione all’aumento gratuito del capitale, nei limiti della rivalutazione ISTAT, oppure alla distribuzione di dividendi, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato. Per gli enti diversi dalle cooperative a mutualità prevalente che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi come proprietari, conduttori o concessionari, la quota sale fino all’80%. È ammesso anche il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato. Queste facoltà rendono lo statuto conforme alla riforma, non automaticamente idoneo alle agevolazioni fiscali.
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