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La Società in nome collettivo (S.n.c.) è una società di persone caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci ed è utilizzata per l’esercizio di attività di carattere commerciale. Questa particolare tipologia di società è contemplata dagli articoli del codice civile dal n. 2291 al numero 2312. In particolare, l’art. 2291 del codice civile stabilisce che: “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301, 2304, 2315, 2498, 2615, 2643 n. 10]. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267, 2297, 2513]”. Eventuali patti limitativi della responsabilità illimitata del socio saranno inopponibili ai terzi, sebbene validi ed efficaci tra i soci. Poiché la struttura della s.n.c. non è diversa da quella della società semplice, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni tra i soci, sono impiegate anche le norme sulla società semplice.

Il carattere fondamentale di questo tipo di società, collegato ad una più intensa autonomia patrimoniale imperfetta, è rappresentato dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci. L’autonomia patrimoniale della S.n.c. è più rigida di quella della società semplice sia nei confronti dei creditori sociali che nei confronti dei creditori particolari del socio. Infatti, il creditore della società non può pretendere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società. Come tutti gli altri tipi di società di persone, anche la società in nome collettivo si caratterizza per la predominante importanza delle persone dei soci rispetto alle quote di capitale da ciascuno di essi conferite.

L’atto costitutivo della Snc e la ragione sociale

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

Per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, ad eccezione dell’eventualità in cui sia previsto diversamente nell’atto costitutivo stesso.

Gli amministratori oppure il notaio, nel caso di stipulazione attraverso atto pubblico, sono obbligati a depositare una copia dell’atto costitutivo al fine dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. (art. 2296).

Anche le eventuali modifiche devono iscriversi nel registro delle imprese e sono opponibili ai terzi solo dopo l’avvenuta registrazione. Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo non sia iscritto nel registro imprese, la S.n.c. esiste comunque ma si tratta di una S.n.c. irregolare. Inoltre, l’omessa...

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