È una società che consente ai professionisti iscritti negli appositi albi professionali, di svolgere la propria attività in forma di società.
La “società tra professionisti” o Stp è disciplinata dall’art. 10 c.3 legge 12/11/2011 n.183 e dal DM Giustizia n.34/2013: “È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
Forma Societaria
La STP può assumere una qualsiasi forma societaria riconosciuta dal Codice Civile – società di persone, società di capitali e società cooperative con alcune specificità: la società cooperativa deve essere costituita con un numero di soci non inferiore a tre coerentemente con quanto previsto dal codice civile (art.2521) mentre per la forma di SRL non è previsto l’utilizzo della SRL semplificata in quanto lo statuto standard non è compatibile con la normativa sulla STP.
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