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È una società che consente ai professionisti iscritti negli appositi albi professionali, di svolgere la propria attività in forma di società.

La “società tra professionisti” o Stp è disciplinata dall’art. 10 c.3 legge 12/11/2011 n.183 e dal DM Giustizia n.34/2013: È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.  

Forma Societaria

La STP può assumere una qualsiasi forma societaria riconosciuta dal Codice Civile– società di persone, società di capitali e società cooperative con alcune specificità: la società cooperativa deve essere costituita con un numero di soci non inferiore a tre coerentemente con quanto previsto dal codice civile (art.2521) mentre per la forma di SRL non è previsto l’utilizzo della SRL semplificata in quanto lo statuto standard non è compatibile con la normativa sulla STP.    

In deroga alla normativa generale, normative specifiche regolano alcune tipologie di STP: società tra avvocati, società di ingegneria, società tra farmacisti.   

Oggetto sociale

La STP deve avere come oggetto sociale “lo svolgimento in via esclusiva di una o più attività professionali regolamentate per le quali è prevista l’iscrizione in apposito albo” pertanto è possibile costituire STP multidisciplinari; la società dovrà poi essere iscritta nell’apposito albo professionale e in caso di STP multidisciplinare, nell’albo dell’attività che nell’atto costitutivo è riconosciuta come prevalente. 

Soci

Possono partecipare alla STP, sia soci professionisti che soci non professionisti: i soci professionisti   iscritti negli appositi albi, devono rappresentare i 2/3 del capitale sociale; le quote societarie devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, ha chiarito con un Pronto Ordini 319/2017 pubblicato a maggio 2018 che “la maggioranza dei due terzi, affinché la società possa essere iscritta all’albo, deve ricorrere congiuntamente, per teste e per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla società”. 

I soci non professionisti possono svolgere esclusivamente prestazioni tecniche oppure possono apportare capitale per finalità di investimento senza svolgere l’attività nell’ambito societario. 

L’atto costitutivo deve prevedere le modalità di esecuzione del mandato professionale conferito alla società e deve indicare la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile.

Ciascun professionista non può partecipare contemporaneamente a più STP per incompatibilità e tale limitazione si applica per tutti i soci anche ai soci che svolgono prestazioni tecniche o che partecipano al capitale per finalità di investimento.

Iscrizione

La STP deve essere iscritta nella sezione speciale del R.I. e il certificato di iscrizione deve riportare la qualifica di società tra professionisti. Per l’iscrizione, la domanda deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione ha sede la società.       

Profilo Fiscale

Sotto il profilo fiscale la STP produce reddito classificabile come reddito di impresa e questa interpretazione rileva anche ai fini irap. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto sia con la consulenza giuridica pt.131773/2014 afferma “dette società professionali appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo, ne consegue che il reddito complessivo è considerato reddito di impresa”, sia con la risposta all’interpello n. 107/E/2018 punto 3.

Dalla classificazione di “reddito di impresa”, resta esclusa la società semplice che non potendo svolgere attività di impresa, rientra tra i redditi di lavoro autonomo. 

Profilo Previdenziale

Sotto il profilo previdenziale, la STP produce reddito professionale: il contributo soggettivo è calcolato per ogni singolo professionista sulla base della quota di partecipazione nella società  prendendo come base di calcolo il reddito prodotto dalla società; il calcolo del contributo integrativo segue lo stesso principio del contributo soggettivo cioè in base alla quota di partecipazione di ogni professionista al capitale sociale e prendendo come base di calcolo il volume d’affari prodotto dalla società. Nel caso in cui alla STP, partecipino anche soci di capitale, la contribuzione integrativa fatturata, andrà redistribuita sui soli soci professionisti. Nel caso di STP multidisciplinare sarà necessario seguire i criteri imposti dalle diverse casse professionali.

Dott.ssa Elena Mancini

TAG Società tra professionistiSTP

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