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Per i contribuenti che adottano il regime forfetario le spese sostenute nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione rilevano in via presuntiva sulla base di coefficienti di redditività variabili a seconda del codice Ateco adottato.

La base imponibile, quindi, si determina applicando le percentuali di redditività ai ricavi conseguiti o ai compensi percepiti e sottraendo all’importo così ottenuto i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno di imposta. Infine, ai fini della tassazione, al reddito calcolato si applica un’imposta sostitutiva che si riduce in presenza di contribuenti che intraprendono una nuova attività.

Il reddito in regime forfetario

In base a quanto disposto dall’art.1, comma 64 della L. 190/2014:

I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. […]

Pertanto, come specificato dalla norma, la percentuale applicata per la determinazione dell’imponibile denominata “coefficiente di redditività”, varia in base al codice Ateco adottato in sede di apertura della partita IVA o successivamente per qualificare l’attività svolta. In caso di contribuenti con più codici Ateco si applicano percentuali diverse per ciascuna attività esercitata.

I coefficienti di redditività si distinguono per gruppo di settore e Codice Ateco 2007 come segue:

Gruppo di settore Codice Attività ATECO 2007 Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19  – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

 

L’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti su cui applicare i menzionati coefficienti di redditività corrisponde a quanto effettivamente incassato nell’anno di imposta, secondo criteri di imputazione del reddito determinato in base al “principio di cassa”. L’importo così ottenuto può essere ulteriormente ridotto scomputando l’ammontare dei contributi previdenziali versati dal contribuente e dovuti per legge.

Il valore dei contributi previdenziali, pertanto, rappresenta l’unico onere deducibile in regime forfetario e comprende sia i contributi versati da artigiani, commercianti, autonomi iscritti alla gestione separata INPS ed autonomi con cassa previdenziale specifica, sia gli importi versati per conto dei collaboratori in caso di impresa familiare. Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di contributi occorre precisare che risultano deducibili tanto i contributi versati per conto di collaboratori familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), quanto quelli versati per conto di collaboratori familiari non fiscalmente a carico per cui il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa.

L’eventuale eccedenza di contributi che supera il valore del reddito così determinato può essere portata in deduzione ai sensi dell’art. 10 del TUIR, fermo restando comunque l’obbligo di dedurre i contributi versati in via prioritaria dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Il calcolo del reddito come sopra indicato può essere sintetizzato come segue:

(RICAVI X COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI = REDDITO

Inoltre, in base a quanto disposto dall’art.1 comma 68 della L.190/2014, le perdite fiscali conseguite prima dell’ingresso nel regime possono essere portate in diminuzione del reddito come sopra determinato:

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’imposta sostitutiva

La tassazione del reddito imponibile in regime forfetario avviene applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali determinata in misura pari al 15%. Per quanto riguarda l’IRAP si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha disposto l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese individuali e per gli esercenti arti e professioni.

In virtù della mancata applicazione della tassazione progressiva IRPEF, per il contribuente in regime forfetario non è possibile fruire dei benefici previsti in materia di detrazioni e di oneri deducibili, con l’unica eccezione della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati alle casse previdenziali di competenza. Rimane ferma comunque la possibilità, in presenza di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o di impresa soggetti ad imposta sostitutiva, di portare le detrazioni in diminuzione dell’imposta lorda e le deduzioni in abbattimento del reddito complessivo conseguito in regime di tassazione IRPEF.

L’aliquota del 15% come sopra indicata, si riduce al 5% per i primi cinque anni per i contribuenti che intraprendono nuove attività (c.d. start-up) nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • Assenza di esercizio di attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti;
  • Assenza di prosecuzione di attività svolta in precedenza nella forma del lavoro dipendente o autonomo;
  • Assenza di ricavi e/o compensi superiori ad € 65.000 nel periodo precedente, in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto.

Termini di versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva come sopra determinata avviene nei seguenti termini:

  • Saldo: Entro il 30 di giugno dell’anno della dichiarazione oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (codice tributo 1792);
  • Acconto: Entro il 30 di novembre dell’anno della dichiarazione se l’importo del saldo dovuto è compreso tra € 51,65 ed € 257,52 (codice tributo 1791), oppure in caso di saldo dovuto superiore ad € 257,52:
    • Entro il 30 di giugno: nella misura del 50% oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (codice tributo 1790);
    • Entro il 30 di novembre: nella misura del restante 50% (codice tributo 1791).

In caso di saldo inferiore ad € 51,65 l’acconto non è dovuto.

Infine, al pari di quanto previsto in caso di regime ordinario di tassazione IRPEF, rimane ferma anche per i contribuenti in regime forfetario la possibilità di optare per la rateazione del saldo e della prima parte dell’acconto dovuti entro il 30 di giugno.

Dott.ssa Francesca Sparano

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