
Gli oneri detraibili nella misura del 19% devono essere sostenuti in maniera tracciata per poter abbattere l’imposta lorda (articolo 1, comma 679 della legge di bilancio 2020).
Sono escluse dall’obbligo di pagamento tracciato le spese per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo di tracciabilità degli oneri detraibili
L’articolo 1, comma 679 della legge di Bilancio 2020, ha previsto che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, gli oneri detraibili nella misura del 19 per cento ex articolo 15 del Tuir, oltre a quelli contenuti in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero:
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni
TAG Detrazioni Fiscali 19%pagamento tracciatoSpese Detraibili