
Gli atti impositivi preceduti dal contraddittorio preventivo in cui il contribuente ha esposto le proprie osservazioni difensive devono riportare, a pena di annullabilità, la cosiddetta “motivazione rafforzata”, non essendo sufficienti a tal fine mere clausole di stile, tipo “le deduzioni non meritano accoglimento”. L’Ente impositore è infatti chiamato a motivare, a pena di nullità, le ragioni per cui ritiene di accogliere o non accogliere le osservazioni svolte dal contribuente nell’esercizio della facoltà del contraddittorio preventivo.
Il procedimento sanzionatorio e le deduzioni difensive
Gli atti impositivi preceduti dal contraddittorio preventivo in cui il contribuente ha esposto le proprie osservazioni difensive devono riportare, a pena di annullabilità, la cosiddetta “motivazione rafforzata”, non essendo sufficienti a tal fine mere clausole di stile, tipo “le deduzioni non meritano accoglimento”.
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TAG Cassazione 498 2026Contraddittorio PreventivoMotivazione Rafforzata