
L’antieconomicità di un costo viene indebitamente fatta intersecare dalla Corte di Cassazione con il paradigma dell’inerenza. Tale incrocio concettuale non appare giuridicamente corretto dal momento che se l’inerenza si fonda su una relazione esclusivamente qualitativo – funzionale con l’esercizio dell’impresa, mentre l’antieconomicità, assume il significato di parametro commisurato ad un quantum, non può non apparire del tutto evidente l’eterogeneità teleologica dei due concetti che, quindi, non possono certo influenzarsi reciprocamente.
Premessa
Preliminarmente in ordine al parametro dell’ antieconomicità dei fatti d’impresa, si ritiene di dover evidenziare come in dottrina (R. Lupi) si sia sottolineato: “In molte circostanze motivi di opportunità commerciale, di immagine, di correlazione soggettiva con gli utenti dei servizi venduti, possono indurre l’operatore economico a non esercitare un diritto che formalmente potrebbe esercitare, per cui ai fini della determinazione giuridico-amministrativa della capacità contributiva i diritti astrattamente nascenti dal codice civile non rappresentano una capacità contributiva effettiva e la pretesa di correlarli inferenzialmente con redditi evasi corrisponde solo ad una lettura estremamente formalistica del fenomeno economico”. La mancata teorizzazione dell’oggetto economico nel diritto tributario, porta l’Amministrazione Finanziaria a individuarlo nel modello della normalità economica. Modello, però, solo esteriormente paradigmatico, in quanto esso si rivela del tutto inadatto a scrutinare con il criterio dell’effettività l’attitudine economica del singolo contribuente. Le convenienze commerciali o i diritti astrattamente azionabili da un contratto non costituiscono una capacità economica effettiva, per cui i maggiori ricavi o i minori costi che eventualmente l’impresa avrebbe potuto conseguire o sostenere, ma che in concreto non ha conseguito e/o sostenuto in detta misura, non possono formare oggetto di recupero, in quanto, diversamente, si verrebbero a sostituire con regole empiriche le basi giuridiche e costituzionali su cui poggia la base imponibile fiscalmente rilevante. Il concetto di congruità, quale asserito profilo dell’inerenza, farebbe in modo che il valore medio-normale venga ad assumere l’assetto di presupposto sostanziale in un processo di “normalizzazione atecnica del reddito”: da strumento di natura surrogatoria delle transazioni commerciali in natura, in strumento che riverbera effetti stabili direttamente sulla determinazione della base imponibile, avvallando così una metodologia di tassazione che, anziché, colpire una ricchezza effettiva e misurata secondo canoni di stima oggettivi, ha ad oggetto una capacità contributiva astratta e di massa.
In un sistema incentrato sul principio della riserva di legge, è opinione comune in dottrina che debba essere universalmente riconosciuto che il contribuente può regolare i propri affari sulla base di opzioni meno impegnative sul fronte fiscale nel senso che può agire secondo liberi schemi d’azione ai quali l’obbligazione tributaria deve conformarsi. Non è l’obbligo impositivo a poter condizionare la pianificazione d’impresa ed il difetto di precettività delle norme tributarie obbliga a raccordare le conseguenze impositive al solo peso economico dei fatti imputabili al contribuente, senza poterla connettere a canoni standardizzati, a medie solo rappresentative di grandezze convenzionali. Un conto è l’inesistenza o la simulazione del componente di reddito, altro è un costo realmente sostenuto, anche se non rispondente ai paradigmi del normale profitto.
L’intersezione causale “antieconomicità-inerenza” prospettata dalla Corte di Cassazione
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