
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.20000/2025, ha affermato che in tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l’esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 228/2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitale, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’articolo 2135 del codice civile, e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di nuovo sotto l’occhio della cassazione
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