
In sede di costituzione in giudizio, il difensore è chiamato a certificare la conformità dei documenti allegati al ricorso rispetto agli originali (o alla copia conforme) detenuti mediante il deposito di un file firmato digitalmente in cui si appone la certificazione.
Infatti, l’articolo 25-bis, comma 5-bis del D. Lgs. n. 546/1992, in vigore per i ricorsi di primo e secondo grado notificati a decorrere dal 2 settembre 2024 e dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2025, sancisce che “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Premessa
Nell’ambito del processo tributario telematico, il D. Lgs. n. 546/1992 impone in capo al difensore di “attestare” la conformità non solo del ricorso, ma anche della procura ad litem e dei documenti allegati al ricorso medesimo.
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