
Abstract
L’ordinanza n. 24662/2026 della Corte di Cassazione conferma la revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli qualora l’imprenditore agricolo (IAP) conceda il fondo in affitto a terzi prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. La Suprema Corte ha chiarito che la stipulazione dell’affitto costituisce indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta richiesta dall’art. 1, c. 4, D.Lgs. 99/2004, determinando la decadenza dai benefici indipendentemente dal momento del quinquennio in cui il contratto interviene o dalla sua durata residua. Sul piano pratico, la pronuncia impone ai professionisti massima cautela, in quanto per l’intero quinquennio la concessione in godimento a terzi espone al recupero delle imposte, salve limitate eccezioni di legge relative alle società agricole a compagine familiare.
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