Il disegno di legge della Legge di Bilancio 2026 prevede una serie di misure che riguardano l’IRPEF. Da un lato il legislatore prevede l’affievolimento della curva della curva della progressività mediante l’abbattimento dell’aliquota dello scaglione centrale di due punti percentuali, dall’altro, tuttavia, viene prevista una stretta sulla fruizione delle detrazioni d’imposta per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Tale misura restrittiva in termini di oneri detraibili sarebbe la terza in un orizzonte temporale quinquennale. Inoltre, sempre in materia di IRPEF, verrebbe prevista l’erogazione di un trattamento integrativo speciale al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Premessa
Il disegno di legge della Legge di Bilancio 2026 sta iniziando il suo percorso parlamentare che si concluderà con l’approvazione che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.
Il disegno di legge prevede una serie di novità che riguardano le persone fisiche che andremo a passare in rassegna nel presente contributo.
Articolo 2 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Il comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del Tuir.
In particolare, viene prevista la sostituzione dell’aliquota del 35% con l’aliquota del 33%.
Se questa modifica verrà confermata, la nuova curva della progressività sarà la seguente:
- reddito fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;
- reddito oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Il comma 2, invece, introduce un nuovo comma, il 5-bis, all’articolo 16-ter del Tuir.
La formulazione del nuovo comma sarebbe la seguente: “per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
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