
L’acquisto dell’immobile strumentale da parte del professionista è investimento privo di rilevanza fiscale data l’indeducibilità delle quote di ammortamento. Diversa la situazione se lo stesso investimento viene eseguito in leasing, e da qui il tema delicato: se un professionista detiene la proprietà di un immobile può stipulare sullo stesso immobile un contratto di Lease Back, senza che l’operazione rischi di intercettare le problematiche dell’abuso del diritto? questa è la domanda a cui va data una risposta alla luce di alcuni spunti della Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione.
Il Lease Back immobiliare: un’opportunità per il professionista
Le attuali norme di cui all’articolo 54-quinquies e 54-bis del TUIR, così come modificati dal D.L. 192/2024, contengono alcuni passaggi in materia di disciplina fiscale dei leasing professionali, che appaiono di notevole interesse e, in taluni casi, di grande appeal dal punto di vista del contenimento del carico tributario gravante sull’esercente arte o professione.
Due passaggi, in modo particolare, vanno approfonditi:
- “ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006” (articolo 54-quinquies, comma 2 del Tuir);
- “in ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato” (articolo 54-bis, comma 2 del Tuir)
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