
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (risposta ad istanza d’interpello n. 289/E/2025) l’indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria deve essere assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della Legge di Bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Indennità di servitù: tassazione come reddito diverso secondo la risposta AE 289/E/2025
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TAG Indennità di Servitùlegge di bilancio 2024Redditi Diversi