
Abstract
Con l’ordinanza n. 25659 del 21 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione IVA prevista per il trasporto marittimo di passeggeri spetta anche al subvettore che esegue il servizio su incarico di un intermediario/committente. In base alla finzione giuridica del mandato senza rappresentanza (art. 28 Direttiva 2006/112/CE e art. 3, c. 3, D.P.R. 633/1972), la prestazione resa a monte conserva la medesima natura e il medesimo regime fiscale di quella resa al cliente finale. La decisione ribadisce la prevalenza della sostanza economica del servizio rispetto all’organizzazione contrattuale, garantendo il principio di neutralità fiscale dell’IVA.
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