
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Tipologie di attività di intrattenimento
In base alle norme di riferimento per le attività di intrattenimento, articolo 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972 e tariffa allegata al suddetto D.P.R. 640/1972, sono considerate tali le attività di:
- esecuzioni musicali di qualunque genere, ad esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali, e gli intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario di apertura al pubblico;
- utilizzazione dei biliardi, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, anche se automatico;
- utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling; noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi appositamente riservati all’esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco o negli altri luoghi a ciò destinati.
Il regime speciale IVA per le attività di intrattenimento
L’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA) stabilisce che: “Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio”.
Pertanto, per le attività di intrattenimento, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’IVA si applica mediante l’adozione di un metodo “forfettario” sulla medesima base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) ed è riscossa con le stesse modalità deliberate per quest’ultima.
Le finalità di tale regime speciale sono quelle di:
- semplificare l’attività amministrativa individuando un’unica base imponibile per entrambe le imposte (IVA e ISI), e dispensando da alcuni adempimenti contabili, per esempio, la fatturazione e la registrazione dei corrispettivi;
- semplificare il calcolo della liquidazione IVA con una forfettizzazione della base imponibile;
- obbligare all’adozione della contabilità separata, ex art. 36, comma 4, D.P.R. 633/1972, in caso di presenza di altre attività.
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