
Con il voto di fiducia del 25 febbraio 2026, il Senato ha convertito in via definitiva il D.L. n. 200/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il provvedimento differisce al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei cinque testi unici fiscali attuativi della legge delega n. 111/2023 e sospende l’abrogazione della rettifica della detrazione IVA per masse. La legge di conversione rimodula i bonus contributivi per giovani, donne e ZES, proroga le assemblee societarie da remoto e interviene su edilizia, TARI, fatturazione elettronica e tracciabilità dei rifiuti. Restano escluse dall’approvazione definitiva la riapertura della rottamazione-quinquies, la sospensione del contributo di modico valore e la revisione dell’IVA sulle operazioni permutative, misure destinate al prossimo decreto-legge fiscale. L’analisi che segue esamina le novità di maggiore rilievo per i dottori commercialisti e gli studi professionali.
L’iter di conversione e le novità fiscali: testi unici e rettifica IVA
Con novantotto voti favorevoli, cinquantaquattro contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva – con il voto di fiducia del 25 febbraio 2026 – il disegno di legge di conversione del D.L. n. 200/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, era stato licenziato dalla Camera dei Deputati il 23 febbraio 2026, anch’essa con voto di fiducia, e il Senato lo ha confermato integralmente, senza ulteriori emendamenti, in ragione della prossimità del termine di decadenza fissato al 1° marzo 2026.
La legge di conversione si inserisce nel solco del tradizionale provvedimento di fine anno con cui il legislatore differisce scadenze legislative e amministrative, ma l’edizione 2026 si segnala per l’ampiezza delle novelle introdotte in sede di conversione, con significative ricadute sull’attività degli studi professionali. La disposizione di maggiore impatto sistematico è il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore di cinque testi unici adottati in attuazione della legge delega n. 111/2023: il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024), quello dei tributi erariali minori (D.Lgs. n. 174/2024), il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), quello in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025) e il testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025). L’originaria decorrenza era fissata al 1° gennaio 2026. Il differimento risponde all’esigenza di concedere tempi congrui per l’adeguamento degli applicativi informatici, della modulistica e delle procedure operative, evitando disallineamenti tra il quadro codificato e gli adempimenti correnti. Per i professionisti, il rinvio comporta la necessità di continuare ad applicare, per tutto il 2026, le disposizioni previgenti, con l’onere di monitorare nel contempo l’evoluzione della normativa di raccordo. Strettamente correlata al rinvio dei testi unici è la proroga introdotta dall’articolo 4, comma 12-octies, del D.L. n. 200/2025, che differisce dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633/1972, disposta dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 186/2025. Quest’ultima disposizione, entrata in vigore il 13 dicembre 2025, aveva eliminato il meccanismo della rettifica della detrazione IVA cosiddetta «per masse», applicabile nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive o del regime di detrazione. La proroga si è resa necessaria in vista dell’entrata in vigore, dalla stessa data del 1° gennaio 2027, del testo unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), il cui articolo 59 riproduce il contenuto dell’articolo 19-bis.2 senza il comma 3, rendendo così definitiva, da quella data, la sola rettifica analitica. Il legislatore ha inoltre previsto una duplice clausola di salvaguardia: sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione, nonché, fino alla loro conclusione, le rettifiche già in corso al 1° gennaio 2027.
Edilizia, TARI, bonus contributivi, assemblee societarie e adempimenti di filiera
Sul versante edilizio, la conversione ha disposto l’estensione dei termini per l’avvio e il completamento dei lavori relativi ai permessi di costruire, alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025, in applicazione dell’articolo 10-septies, comma 1, del D.L. n. 21/2022. La medesima proroga si applica, alle stesse condizioni, anche alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Analoga estensione opera per i termini di validità, inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione ai sensi dell’articolo 28 della L. n. 1150/1942, e dagli accordi assimilati formatisi entro la medesima data. In materia di fiscalità locale, il termine per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere comunali relative ai regolamenti e alle tariffe della TARI, limitatamente all’anno 2025, è stato differito al 6 marzo 2026, con obbligo di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il successivo 16 marzo 2026. La legge di conversione introduce inoltre proroghe asimmetriche per gli esoneri contributivi previsti dal decreto Coesione. L’incentivo per l’assunzione di donne in condizioni di svantaggio («bonus donne») viene confermato senza variazioni nella misura e nella durata fino al 31 dicembre 2026.
L’esonero per le assunzioni di lavoratori con meno di trentacinque anni («bonus giovani») e quello per le assunzioni di ultrarentacinquenni nelle regioni della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno («bonus ZES»), originariamente scaduti al 31 dicembre 2025, sono riaperti fino al 30 aprile 2026 con una significativa riduzione della misura dell’esonero, dal cento al settanta per cento.
La circostanza impone agli studi professionali una puntuale ricognizione delle posizioni delle imprese assistite, posto che la ridotta finestra temporale e la minore entità dell’agevolazione richiedono una pianificazione tempestiva delle assunzioni da incentivare. Il provvedimento estende inoltre fino al 30 settembre 2026 la facoltà di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate disciplinate dall’articolo 106 del D.L. n. 18/2020, ivi compreso il ricorso ai mezzi di telecomunicazione e al rappresentante designato anche in deroga alle clausole statutarie. Sul versante della fatturazione elettronica, l’obbligo di riportare il codice identificativo nelle fatture relative alle cessioni di prodotti soggetti alla competenza delle Commissioni uniche nazionali – filiera suinicola, conigli, uova e grano duro – è differito al 31 dicembre 2028, mediante modifica dell’articolo 33 della L. n. 182/2025. In materia di tracciabilità dei rifiuti, il termine per l’utilizzo obbligatorio del formulario digitale xFIR da parte dei piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi iscritti al RENTRI è prorogato al 15 settembre 2026, con sospensione delle sanzioni previste dall’articolo 258 del D.Lgs. n. 152/2006, e possibilità di proseguire con il formulario cartaceo.
Misure trasversali, interventi esclusi e prospettive
L’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è confermata fino al 31 dicembre 2026, preservando uno strumento essenziale di facilitazione dell’accesso al credito. Sono altresì differiti i termini per la stipulazione obbligatoria delle polizze catastrofali da parte di micro e piccole imprese, incluse quelle turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Sul piano della responsabilità amministrativa, l’obbligo di polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave alla pubblica amministrazione, introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 1 della L. n. 20/1994, come novellato dalla L. n. legge n. 1/2026, slitta al 1° gennaio 2027. La sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie del Codice della strada, in forza dell’articolo 195, comma 3, è confermata per l’intero 2026, con obbligo di adottare entro il 1° dicembre 2026 il decreto ministeriale per l’adeguamento degli importi, applicabili dal 1° gennaio 2027. Completano il quadro la proroga biennale dei termini per il recupero degli aiuti di Stato e l’estensione fino al 31 dicembre 2028 delle risorse per l’assunzione di trentadue dirigenti dell’Agenzia delle Entrate destinati al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non tutte le istanze emerse nel dibattito parlamentare hanno tuttavia trovato accoglimento. Sono rimaste fuori dalla conversione definitiva la mini-riapertura della cosiddetta «rottamazione-quinquies», che avrebbe consentito ai contribuenti decaduti per mancato pagamento della rata di novembre 2025 di rientrare nella definizione agevolata, la sospensione del contributo di due euro sugli importi di modico valore previsto dalla legge di bilancio 2026 e la revisione del trattamento IVA delle operazioni permutative. Secondo quanto emerso in sede parlamentare, tali interventi dovrebbero confluire nel prossimo decreto-legge fiscale in fase di elaborazione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Milleproroghe si conferma così strumento imprescindibile per la gestione della transizione ordinamentale, ma la stratificazione di rinvii successivi accresce la complessità nella ricostruzione del diritto vigente e richiede ai professionisti un monitoraggio costante e sistematico. L’auspicio è che il cantiere della riforma fiscale trovi, nei prossimi mesi, un’accelerazione tale da ridurre progressivamente il ricorso a questo tipo di interventi provvisori.
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di Roberto Bianchi
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