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La Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità dell’automatismo che trasferisce gli effetti di un’assoluzione penale nel processo tributario. La sentenza 50/2026 salva l’impianto garantista della riforma delle sanzioni, che mira a blindare il principio del ne bis in idem. Il giudicato penale con formula “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso” farà quindi stato nel giudizio tributario, anche in caso di assoluzione per insufficienza di prove. La Consulta ha però individuato due eccezioni: il principio non si applica quando nel processo tributario entrano in gioco “presunzioni legali tipiche” (come quelle sulle movimentazioni bancarie) o quando l’assoluzione penale deriva dall’inutilizzabilità di prove che sarebbero invece ammissibili in ambito fiscale.