L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento attuativo del 4 novembre scorso, Prot. n. 403886/2024, ha fornito chiarimenti circa le modalità di perfezionamento dell’opzione per il ravvedimento speciale di cui all’art. 2-quater del Decreto-legge. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”).
Disposizioni generali
In base a quanto disposto dall’art. 2-quater del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”), per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2024 e 2025 di cui agli artt. 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è possibile aderire al regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022, mediante versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
A seguito dell’esercizio dell’opzione è prevista l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Per aderire alla sanatoria è necessario che i contribuenti abbiano applicato gli ISA nelle annualità interessate dal ravvedimento o che non li abbiano applicati per le annualità 2020, 2021 e 2022 in ragione di una causa di esclusione per la pandemia da Covid-19, oppure per tutte le annualità da ravvedere a causa di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il reddito dichiarato in ciascuna annualità ed un incremento a questo applicato in misura variabile a seconda del punteggio ISA del medesimo periodo di imposta.
In particolare, l’incremento è determinato come segue:
- 5% con punteggio ISA pari a 10;
- 10% con punteggio ISA pari o superiore ad 8 ed inferiore a 10;
- 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore ad 8;
- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;
- 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;
- 50% con punteggio ISA inferiore a 3.
Sulla base imponibile come sopra calcolata si applicano quindi le seguenti aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, per le annualità 2018, 2019 e 2022:
- 10% per il periodo di imposta da ravvedere con punteggio ISA pari o superiore ad 8;
- 12% per il periodo di imposta da ravvedere con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8;
- 15% per il periodo di imposta da ravvedere con punteggio ISA inferiore a 6;
Per le annualità 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono ridotte del 30% in regione della pandemia da Covid-19.
In generale è necessario ricordare che il valore dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può comunque essere inferiore ad € 1.000,00.
Mentre per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive occorre applicare l’aliquota del 3,9% agli incrementi innanzi indicati.
Tutto quanto sopra specificato trova infine una differente disciplina per i contribuenti che non abbiano applicato gli ISA per le annualità 2020, 2021 e 2022 in ragione di una causa di esclusione per la pandemia da Covid-19, oppure per i soggetti che non li abbiano applicati per tutte le annualità da ravvedere a causa di una condizione di non normale svolgimento dell’attività. Per questi soggetti l’incremento da applicare ai fini del calcolo della base imponibile è pari al 25%, mentre l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali è pari al 12,5%.
Gli importi da versare sono stati comunque resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate accedendo all’area “comunicazioni” del cassetto fiscale del contribuente e scaricando le relative “schede di sintesi”.
Termini e modalità di versamento
Il versamento delle imposte sostitutive può essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza del 31 marzo 2025, oppure con pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate dell’interesse legale calcolato a partire dal 31 marzo 2025. Il perfezionamento dell’opzione si verifica a seguito di pagamento degli importi dovuti per ciascuna annualità e con il versamento di tutte le rate in caso di opzione per la rateazione. In caso di pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione.
I codici tributo da utilizzare sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50, come di seguito indicato:
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento attuativo del 4 novembre scorso, Prot. n. 403886/2024, ha chiarito che l’opzione del ravvedimento è esercitata per ogni annualità mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa annualità indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con Risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024.
Nel medesimo Provvedimento l’Agenzia ha inoltre chiarito che per le società e le associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione per il ravvedimento è esercitata mediante presentazione di tutti i modelli F24 di versamento relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o dell’associazione e delle imposte sostitutive sui redditi e delle relative addizionali da parte di soci o associati.
Infine, con riferimento al perfezionamento della sanatoria, è stato chiarito che questo non si verifica se il versamento in un’unica soluzione o della prima rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Dott.ssa Francesca Sparano